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Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968

Testo vigente

Art. 47

1. La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

  1. 1° - qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione e' esecutiva ed e' stata notificata;

  2. 2° - eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Art. 48

1. Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorita' giudiziaria puo' fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora l'autorita' giudiziaria lo richieda e' necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione e' autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Art. 49

1. Non e' richiesta alcuna legalizzazione o formalita' analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

Titolo IV. Atti autentici e transazioni giudiziarie

Art. 50

1. Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza puo' essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico e' contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

2. L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticita' dalla legge dello Stato di origine.

3. Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Art. 51

1. Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 52

1. Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui e' pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

3. Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte e' dipendente da quello di un'alta persona o
dalla sede di una autorita'

Art. 53

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della societa' e delle persone giuridiche e assimilata al domicilio.

2. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Titolo VI. Disposizioni transitorie

Art. 54

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente. Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Titolo VII. Relazione con le altre convenzioni

Art. 55

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma e dall'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o piu' di detti Stati, e cioe':

  1. - la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza
    giudiziaria, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni
    giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

  2. - la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonche'
    sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,
    delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

  3. - la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

  4. - la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento
    e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

  5. - la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il
    Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca
    esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni
    giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

  6. - la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
    italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
    giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

  7. - la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana
    sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e
    degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

  8. - la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica

2. Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la
reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri
titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;

3. e, nella misura in cui sia in vigore

  1. - il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo;

4. sulla competenza giudiziaria; sul fallimento, sull'autorita' e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze
arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Art. 56

1. Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non e' applicabile.

2. Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 57

1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Art. 58

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Art. 59

1. La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Art. 60

1. La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonche' ai territori francesi d'oltremare.

2. Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Art. 61

1. La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Art. 62

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Art. 63

1. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

2. Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Art. 64

1. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari:

  1. a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

  2. b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

  3. c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;

  4. d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;

  5. e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

Art. 65

1. Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti e' allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

Art. 66

1. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata.

Art. 67

1. Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunita' Europee convoca una conferenza di revisione.