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Sez. 3, Sentenza n. 16392 del 17/02/2010 Cc. (dep. 27/04/2010) Rv. 246960 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi edilizi in zona vincolata paesaggisticamente - Qualificazione degli stessi come interventi in "parziale difformità" - Rilevanza agli effetti sanzionatori - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246960-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 32 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)