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REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo in vigore al

Art. 42

1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario versa un importo forfettario all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito.

2.

L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:

  1. a) determinando l'importo dei dazi all'importazione relativi ad un prodotto identico al momento dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;

  2. b) maggiorando del 20 % l'importo ottenuto in conformità della lettera a).

Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è il seguente:

il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o a decorrere dal quale non e stato più in grado di raggiungerla, oppure

se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.

3.

Il depositario paga unicamente l'importo anticipato, maggiorato del 20 %, qualora dimostri che l'importo anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40 %. In tal caso, per gli Stati membri di magazzinaggio che non partecipano all'Unione economica e monetaria, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro di magazzinaggio utilizzando il tasso di cambio dell'euro nel giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al confezionamento non sono oggetto del pagamento di cui al presente articolo.

Art. 43

1.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni dodici mesi a un controllo fisico di prodotti giacenti in tale deposito.

Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento sono soggette a controllo fisico permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo a un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito.

2.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento.

In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento.

Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell'articolo 42 incombe al secondo depositario.

3.

Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5 recante una delle diciture precisate all'articolo 41, paragrafo 2.

L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo T5 previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

5. La prova del collocamento sotto controllo in un altro deposito di approvvigionamento, la prova dell'imbarco nella Comunità e la prova delle consegne previste dall'articolo 44 e dall'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), sono fornite, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5.

Capo 2. Fattispecie particolari

Art. 44

1.

Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere; la consegna di provviste di bordo:

  1. a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti delle zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, e

  2. b) la consegna effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro,

e assimilata ad una consegna di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo.

2.

Le norme del paragrafo 1 si applicano unicamente nel caso in cui il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo.

Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, alle condizioni seguenti:

  1. a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo, e,

  2. b) nel caso delle piattaforme:

    che la consegna si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, riconosciuti tali dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di nave, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di confezionamento devono essere, salvo cause di forza maggiore, quelli cui si ricorre abitualmente;

    che la persona fisica o giuridica esercente la nave o l'elicottero adibiti alla consegna delle provviste conservi nella Comunità una documentazione consultabile e sufficientemente circostanziata ai fini del controllo particolareggiato dei voli o delle uscite in mare.

3.

L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a) fornisce indicazioni complete circa i prodotti e reca il nome o altri elementi che consentano di identificare la piattaforma o la nave da guerra o la nave ausiliaria alle quali i prodotti stessi sono stati consegnati, con menzione della data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari.

L'attestato dev'essere firmato come segue:

  1. a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate;

  2. b) per le navi da guerra: dalle autorità militari.

In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna conforme a quanto segue:

che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 3000 EUR per esportazione,

che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

e per la quale siano presentati il titolo di trasporto e la prova dell'avvenuto pagamento.

4.

Le competenti autorità dello Stato membro che concede la restituzione controllano i quantitativi di prodotti dei quali è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i documenti dell'esportatore e dell'esercente della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità di altri Stati membri.

5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica «Altri» della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II ter.

6. Qualora si applichi l'articolo 40, il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati sulla piattaforma cui è destinato ciascun invio, il nome o il numero della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro.

7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro ove siano indicati i quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 45

1. Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

2. Qualora il tasso della restituzione sia differenziato a seconda delle destinazioni, il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che i prodotti effettivamente imbarcati corrispondono esattamente a quelli che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine.

3. La prova di cui al paragrafo 2 è soggetta alle modalità seguenti:

  1. a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le provviste sono state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III. Esso dev'essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della Comunità e in una lingua del paese terzo interessato. Per consegna diretta si intende la consegna, a bordo di una nave, di un contenitore o di una partita indivisa.

  2. b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti a un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono:

    un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo attestante che il contenuto di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti è stato collocato in un deposito di approvvigionamento e che i relativi prodotti saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III;

    e un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti l'uscita definitiva dal deposito e la consegna a bordo di tutti i prodotti del contenitore o della partita iniziale, e precisi il numero di consegne parziali effettuate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

  3. c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave. Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

  4. d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle navi o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

4. La domanda di pagamento dev'essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

5. I prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 40 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

6. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano in quanto compatibili.

7. Il disposto dell'articolo 37 non si applica ai fini del presente articolo.

Art. 46

1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

2. I prodotti destinati a San Marino non sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Art. 47

1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.

2. Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.

Art. 48

Per le esportazioni a destinazione

delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,

delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché

delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo,

e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafo 1 o 2, il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.

Titolo IV. Procedura di versamento della restituzione

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 49

1.

La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata come segue:

  1. a) per iscritto, eventualmente su un modulo speciale predisposto dagli Stati membri;

  2. b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.

Ai fini del primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.

La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Se il titolo di esportazione utilizzato per l'esportazione che dà diritto al pagamento della restituzione è stato rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la pratica relativa al versamento della restituzione è corredata di una fotocopia retto-verso di tale titolo, debitamente imputato.

3.

Qualora l'esemplare di controllo T5 o, ove del caso, il documento nazionale comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi a corredo di tale domanda comprendono:

  1. a) se l'esemplare di controllo o il documento nazionale è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:

    copia o fotocopia del documento di trasporto, e

    un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4.

    Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2400 EUR; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento. In caso di esportazione in un paese terzo aderente alla Convenzione relativa a un regime comune di transito, l'esemplare di rinvio n. 5 del documento comune di transito, debitamente vidimato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza, è equivalente ai documenti giustificativi;

  2. b) in caso di applicazione degli articoli 36, 40 o 44: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo T5, oppure

  3. c) in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o dell'articolo 40: l'attestato di consegna a bordo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

4. Se i documenti richiesti a norma dell'articolo 16 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2. Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma.

6. Qualora si applichi l'articolo 37, la pratica relativa al versamento della restituzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.

7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.

8. Le autorità competenti eseguono il versamento di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all'evasione della pratica, salvo nei casi seguenti:

  1. a) forza maggiore, oppure

  2. b) una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; in questa ipotesi il versamento avrà luogo soltanto dopo il riconoscimento del diritto alla restituzione, oppure

  3. c) per applicare la compensazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma.

9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.

Art. 50

1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 e all'articolo 40, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;

  2. b) la parte restante (in prosieguo: «restituzione ridotta») viene inoltre diminuita come segue:

    1. i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, viene detratto il 2 % della restituzione ridotta,

    2. ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, viene detratto il 5 % della restituzione ridotta, oppure

    3. iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, viene detratto il 10 % della restituzione ridotta.

2.

Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85 % dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti.

Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1, diminuita del 15 % dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.

3.

Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 ed uno o più dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata:

è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1,

e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10 %.

La parte residua della cauzione viene svincolata.

Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85 % della cauzione.

Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 15, paragrafo 1, viene restituito:

un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma,

previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma.

4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti.

5. Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

6. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51:

il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51;

la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51.

Capo 2. Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati

Art. 51

1. Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue:

  1. a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione;

  2. b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

1 bis.

Fatto salvo l'articolo 8 bis, secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 8 bis non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al:

  1. a) 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1000 EUR;

  2. b) 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10000 EUR;

  3. c) 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti.

Il primo comma non si applica se si applica l'articolo 51, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione.

2. Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell’articolo 49.

3. La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti:

  1. a) forza maggiore;

  2. b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta;

  3. c) errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità;

  4. d) domanda di restituzione conforme al regolamento (CE) n. 1222/94, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;

  5. e) adeguamento del peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso metodo di pesatura.

4. Qualora la riduzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) dia luogo a un importo negativo, questo viene pagato dall'esportatore.

5. Se le competenti autorità accertano che la restituzione richiesta era inesatta, che l'esportazione non è stata eseguita e che, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), che sarebbe stata applicata qualora avesse avuto luogo l'esportazione. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione dovuta si tiene conto, salvo in caso di destinazione obbligatoria, del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione menzionata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 26, paragrafo 4.

6. Il pagamento di cui ai paragrafi 4 e 5 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto.

7. Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 3, e/o dell’articolo 50.

8. Le sanzioni si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale.

9. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione.

10. Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.

11. Qualora la restituzione sia stata fissata anticipatamente, il calcolo della sanzione viene basato sui tassi di restituzione vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo e senza tener conto della perdita della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o della riduzione della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 18, paragrafo 3. Se del caso, tali tassi vengono adeguati in base alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

Art. 52

1.

Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all'articolo 51, paragrafo 4, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario e tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti — incluse eventuali sanzioni in forza dell'articolo 51, paragrafo 1 — maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

  1. a) qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;

  2. b) qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Quando viene chiesto il rimborso, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è eseguito il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta di rimborso.

Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento.

Se la restituzione è stata pagata a un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi relativi ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo.

2.

Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5 e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio43.

Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli importi da pagare in applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5.

3. Fatta salva la facoltà di non applicare le sanzioni di importo esiguo di cui all'articolo 51, paragrafo 9, gli Stati membri possono non chiedere il rimborso degli importi delle restituzioni indebitamente pagate, delle cauzioni indebitamente svincolate, degli interessi e degli importi di cui all'articolo 51, paragrafo 4, se il rimborso complessivo non supera 100 EUR per dichiarazione di esportazione, a condizione che ciò sia previsto anche da analoghe norme di diritto nazionale per casi simili.

4.

L'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

  1. a) se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti degli Stati membri o di un'altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente riconoscibile dal beneficiario, sempre che quest'ultimo abbia agito in buona fede, oppure

  2. b) se più di quattro anni sono intercorsi tra il giorno in cui la decisione definitiva sulla concessione della restituzione è notificata al beneficiario e il giorno in cui quest'ultimo riceve la prima informazione da parte di un'autorità nazionale o comunitaria circa la natura indebita del pagamento di cui trattasi. Detta norma si applica solo se il beneficiario ha agito in buona fede.

Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli anticipi relativi a restituzioni. In caso di mancato rimborso in forza del presente paragrafo, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

Titolo V. Disposizioni finali

Art. 53

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

immediatamente, i casi di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

Art. 54

1.

Esso continua tuttavia ad applicarsi:

alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento e,

in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, alle esportazioni per le quali le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento.

2.

In tutti gli atti comunitari, i rinvii ai regolamenti n. 1041/67/CEE, (CEE) n. 192/75, (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80, (CEE) n. 2570/84, (CEE) n. 2158/87 e (CEE) n. 3665/87 o ai loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo.

La tavola di concordanza con l'articolato del regolamento (CEE) n. 3665/87 figura nell'allegato I.

Art. 55

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Su domanda degli interessati, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 15, paragrafo 4, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a partire dal 19 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione