Sez. 3, Sentenza n. 11548 del 14/05/2013 (Rv. 626554 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - Irrituale produzione di documenti - Rilievo d'ufficio da parte del giudice - Esclusione - Eccezione della parte interessata nell'udienza immediatamente successiva - Necessità - Deducibilità dell' irregolarità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
L'irrituale produzione di un documento non è rilevabile d'uffici, o ma deve essere eccepita dalla parte interessata nell'udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell'attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. (Fattispecie anteriore alla rifroma processuale di cui alla legge 27 novembre 1990, n. 353).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)