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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1981 relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (81/177/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la Comunità e fondata su un'unione doganale;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I, capo 1, della parte quarta dell'atto di adesione del 1972, l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata per l'essenziale dal titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che quest'ultimo capo contiene un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri, alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonchù alle modifiche o alle sospensioni autonome dei relativi dazi:

considerando che, sebbene l'articolo 27 del trattato preveda che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instrazione di una regolamentazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme delle diverse disposizioni comunitarie rese necessarie dagli scambi di merci tra la Comunità ed i paesi terzi;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura per l'esportazione delle merci essenzialmente concepite a fini nazionali; che esse non tengono sempre sufficiamente conto delle esigenze dell'unione doganale su cui è fondata la Comunità;

considerando che tali disposizioni presentano inoltre in taluni casi alcune disparità importanti che hanno per effetto l'applicazione in condizioni diverse sia dei dazi all'esportazione che delle altre disposizioni comunitarie ai quali può eventualmente dar luogo l'esportazione di merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità; che le distorsioni di trattamento che ne derivano per gli esportati della Comunità, a seconda dello Stato membro in cui si espletano le formalità doganali di esportazione, possono condurre a deviazioni di traffico e a trasferimenti artificiali di attività;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune:

considerando che, tenuto conto del grado di realizzazione dell'unione doganale, è opportuno fissare norme comuni di procedura per l'esportazione di merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità, almeno sotto forma di direttiva;

considerando che tali norme comuni devono permettere di garantire una corretta applicazione sia dei dazi all'esportazione che delle altre disposizioni comunitarie che possono essere richieste dall'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità di merci comunitarie; che esse devono tuttavia escludere ogni formalità superflua; che esse devono inoltre essere sufficiamente elastiche per potersi adattare alle diverse circostanze e tener conto dell'evoluzione della tecnica amministrativa, in particolare sul piano dell'informatica;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme di tali norme comuni e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro un termine adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1.

Fatte salve le disposizioni particolari che sono state o che saranno adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni doganali o in quello della politica agricola comune, la presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri relative all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità di merci che soddisfanno alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Non sono considerate come esportate fuori del territorio doganale della Comunità le merci spedite a destinazione dell'isola di Hegoland.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

  1. a) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell'articolo 235 del trattato, a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  2. b) ufficio doganale: ogni ufficio competente ad accettare la dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Sono considerati come costituenti una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un'unica rubrica nella nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità (Nimexe) conformemente alle decisioni adottate in materia in applicazione del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa3.

Titolo I. Procedura generale

Art. 2

L'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata al deposito in un ufficio doganale, alle condizioni definite dalla presente direttiva, di una dichiarazione di esportazione, in appresso denominata «dichiarazione».

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata «dichiarante».

Art. 3

1. La dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato, determinato dalle autorità competenti in osservanza delle disposizioni comunitarie in vigore. Essa deve essere firmata e contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci e, eventualmente, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle altre disposizioni che disciplinano l'esportazione delle merci considerate.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle altre disposizioni che disciplinano l'esportazione delle merci considerate.

Art. 4

Ai fini della compilazione della dichiarazione e purchù le merci da esportare siano soggette ad un regime doganale, il servizio doganale autorizza, alle condizioni da esso fissate, la visita preliminare di tali merci e il prelievo di campioni.

Art. 5

1.

Le merci da esportare devono essere presentate in un ufficio doganale della Comunità, competente, in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro da cui dipende detto ufficio, per l'espletamento delle relative formalità di esportazione.

Qualora delle merci siano destinate fin dalla spedizione, da uno Stato membro ad un determinato paese terzo, le autorità competenti di tale Stato membro possono esigere che le merci in questione siano presentate in uno dei propri uffici doganali competenti.

2.

La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui le merci siano state presentate. Essa può essere depositata non appena detta presentazione abbia avuto luogo.

Tuttavia, il servizio doganale può consentire il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci. In tal caso, il servizio doganale può fissare un termine per la presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, si considerano presentate ad un ufficio doganale le merci il cui arrivo presso tale ufficio o in altra sede designata dalle autorità competenti sia stato comunicato a queste ultime nella forma richiesta per consentire loro di curarne la sorveglianza o il controllo.

4.

Il deposito della dichiarazione all'ufficio doganale competente deve essere effettuato nei giorni e nelle ore di apertura di tale ufficio.

Tuttavia il servizio doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.

5. È assimilata al deposito della dichiarazione ed un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra le autorità competenti e l'interessato;

6. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che gli Stati membri possono adottare in base all'articolo 36 del trattato qualora le merci dichiarate in uno Stato membro per l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità debbano attraversare il territorio di un altro Stato membro.

Art. 6

1.

Il servizio doganale può accettare soltanto le dichiarazioni che rispondono alle condizioni stabilite all'articolo 3. Le dichiarazioni che rispondono a tali condizioni sono immediatamente accettate dal servizio doganale, secondo le forme previste in ciascuno Stato membro.

Tuttavia, qualora in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci, cui essa si riferisce, all'ufficio doganale o in altro luogo designato dal servizio doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinchù la data di accettazione di ogni dichiarazione possa essere stabilita in modo certo, per costituire la data per l'eventuale applicazione dell'articolo 11.

Art. 7

1. Il dichiarante è autorizzato, a sua richiesta e con le riserve sotto indicate, a modificare, per quanto concerne una o più indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le dichiarazioni accettate dal servizio doganale alle condizioni previste all'articolo 6:

  1. a) la modifica deve essere chiesta prima che le merci siano uscite dall'ufficio doganale o dal luogo a tal fine designato, a meno che tale richiesta non riguardi elementi la cui esattezza può essere verificata dal servizio doganale anche in assenza delle merci;

  2. b) la modifica non può più essere accordata se è chiesta dopo che il servizio doganale ha informato il dichiarante della propria intenzione di procedere a una visita delle merci o dopo che sia stata effettuata la costatazione dell'inesattezza delle indicazioni in questione;

  3. c) la modifica non deve avere l'effetto che la dichiarazione riguardi merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente l'oggetto.

2. Il servizio doganale può ammettere o esigere che le modifiche di cui al paragrafo 1 siano effettuate mediante deposito di un'altra dichiarazione, sostitutiva della dichiarazione primitiva. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'esportazione interenti alle merci considerate e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'esportazione è la data di accettazione della dichiarazione originaria.

Art. 8

1.

Fintantochù le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità il dichiarante può chiedere l'annullamento della dichiarazione ad esse relativa o, in particolare, qualora la legislazione dello Stato membro interessato non consenta tale annullamento, l'invalidazione di detta dichiarazione.

tuttavia, qualora il servizio doganale abbia informato il dichiarante dell'intenzione dio procedere ad una visita delle merci oggetto della dichiarazione, la domanda di annullamento o di invalidazione può essere fatta solo dopo che tale visita abbia avuto luogo.

2. Il servizio doganale autorizza l'annullamento o l'invalidazione della dichiarazione solo se il dichiarante:

  1. a) fornisce alle autorità competenti la prova che le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;

  2. b) presentata di nuovo alle suddette autorità competenti tutte le copie della dichiarazione di esportazione, nonchù tutti gli altri documenti che gli sono stati rilasciati in seguito all'accettazione della dichiarazione;

  3. c) fornisce, eventualmente, alle autorità competenti la prova che le restituzioni e altri importi concessi in virtù della dichiarazione di esportazione delle merci di cui trattasi sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perchù non siano pagati;

  4. d) soddisfa, eventualmente in conformità delle disposizioni vigenti, gli altri obblighi che possono essere imposti dalle autorità competenti per regolarizzare la situazione di dette merci;

3. L'annullamento o l'invalidazione della dichiarazione comporta eventualmente l'annullamento delle imputazioni apportare sul o sui certificati di esportazione o di prefissazione presentati a corredo della dichiarazione.

4. L'annullamento o l'invalidazione della dichiarazione non osta in alcun modo all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore in caso di infrazioni commesse dal dichiarante.

5.

Qualora le merci dichiarate per l'esportazione debbano uscire dal territorio doganale della Comunità entro un termine prestabilito, l'inosservanza di tale termine comporta l'annullamento o l'invalidazione della relativa dichiarazione, salvo proroga di detto termine da parte delle autorità competenti.

Nella situazione descritta al primo comma si applicano il paragrafo 2, lettere b), c) e d) ed i paragrafi 3 e 4.

Art. 9

1. Fatti salvi gli altri mezzi di controllo a sua disposizione, il servizio doganale può procedere alla visita della totalità o di parte delle merci dichiarate.

2.

La visita delle merci si compie nei luoghi a tale scopo destinati e durante le ore all'uopo previste.

Tuttavia, su richiesta del dichiarante, il servizio doganale può autorizzare la visita delle merci in luoghi o durante ore diversi da quelli suindicati. Le eventuali spese sono a carico del dichiarante;

3. Il trasporto delle merci nei luoghi di visita, il disimballaggio, il reimballagio ed ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. In ogni caso le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

4. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare. Qualora lo ritenga utile, il servizio doganale può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornigli l'assistenza necessaria per facilitare detta visita.

5. In occassione della visita delle merci, il servizio doganale può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo approfondito. Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell'amministrazione.

6. Il paragrafo 5 non osta all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo4.

Art. 10

1. I risultati della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, seguita o meno da una visita delle merci, servono di base per il calcolo dei dazi all'esportazione o delle restituzioni e di altri importi all'esportazione, nonchù per l'applicazione di tutte le altre disposizioni comunitarie che disciplinano l'esportazione delle merci. Qualora non si proceda nù alla verifica della dichiarazione e dei documenti allegati nù alla visita delle merci, tale calcolo e tale applicazione si effettuano in base alle indicazioni della dichiarazione.

2. Il paragrafo 1 non ossa all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti degli Stati membri nù pregiudica le conseguenze che possono risultarne in applicazione delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la modifica dell'importo dei dazi all'esportazione applicati alle merci di cui trattasi o delle restituzioni o altri importi all'esportazione concessi.

Art. 11

La data di accettazione della dichiarazione è quella da prendere in considerazione

  1. a) per la determinazione delle aliquote o degli importi dei dazi all'esportazione eventualmente gravanti sulle merci, nonchù degli altri elementi necessari per il calcolo di tali dazi;

  2. b) per l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie che disciplano l'esportazione delle merci;

Art. 12

Salvo eventuali modifiche in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, l'importo dei dazi all'esportazione determinato dalle autorità competenti è contabilizzato da queste nelle forme amministrative all'uopo previste e comunicato, a scelta di tali autorità, al dichiarante o alla persona che rappresenta.

Art. 13

Fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di divieto o di restrizione previste nei confronti delle merci dichiarate per l'esportazione, il servizio doganale accorda l'autorizzazione ad esportare le merci soltanto dopo aver accertato, se del caso, che i dazi presi in considerazione conformemente all'articolo 12 sono stati pagati o garantiti ovvero sono stati oggetto di una dilazione di pagamento alle condizioni previste dalla direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione5.

Art. 14

1. La procedura secondo cui il servizio doganale rilascia l'autorizzazione ad esportare le merci è determinata dal servizio stesso, tenendo conto del luogo in cui queste ultime si trovanno e delle modalità particolari secondo le quali esso esercita il proprio controllo su di esse.

2. Le merci oggetto dell'autorizzazione d'esportazione restano sotto controllo doganale fino al momento in cui escono dal territorio doganale della Comunità;

Titolo II. Procedura semplificate

Art. 15

1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 al più tardi gli Stati membri non applicano più procedure semplificate diverse da quelle previste agli articoli da 16 a 20.

Essi mettono in applicazione, a decorrere da questa data, l'insieme di queste procedure semplificate in tutta la misura consentita dalla loro organizzazione amministrativa.

2.

La possibilità di ricorso ad una procedura semplificata di cui agli articoli da 16 a 20 è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui esse devono essere utilizzate. Le stesse autorità stabiliscono le condizioni da soddisfare per ottenere tale autorizzazione, nonchù le modalità pratiche di funzionamento di tali procedure.

L'autorizzazione precitata può essere limitata a determinate merci. Può essere rilasciata a titolo occasionale o a titolo permanente. Essa è revocabile.

3. Il ricorso alla procedure definite negli articoli da 16 a 20 non osta all'esercizio da parte del servizio doganale di tutti i controlli che esso ritenga necessari per garantire la regolarità delle operazioni.

4. Per quanto riguarda le procedure semplificate di cui agli articoli da 17 a 20 e fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri possono prevedere che le loro autorità doganali, se lo reputano necessario, subordinino l'autorizzazione di avvalersi di tali procedure semplificate al deposito di una garanzia tale da assicurare l'esecuzione da parte del beneficiario degli obblighi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2, primo comma, cui è tenuto.

5.

Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 16 a 20, il titolo I si applica alle procedure semplificate previste da questi articoli.

A. Dispensa dalla dichiarazione scritta

'rticolo 16

1. Fatte salve le disposizioni particolari previste nei riguardi delle spedizioni per posta e dei pacchi postali, gli Stati membri possono stabilire che le merci esportate a fini non commerciali e le merci di esiguo valore, in particolare quelle contenute nei bagali personali dei viaggiatori, non siano oggetto di una dichiarazione scritta;

2.

Il paragrafo 1 non si applica alle merci per le quali è richiesto un certificato di esportazione o per le quali è chiesta la concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione.

B. Dichiarazioni globali periodiche o riepilogative

Art. 17

1. Fatto salvo l'articolo 20, le autorità competenti possono autorizzare il dichiarante a fornire o a ripetere ulteriormente alcune indicazioni della dichiarazione sotto forma di dichiarazioni complementari, a carattere globale, periodico o riepilogativo.

2. Si reputa che le indicazioni delle dichiarazioni complementari costituiranno, con le menzioni delle dichiarazioni cui esse si riferiscono, un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione della dichiarazione iniziale corrispondente.

3.

Allorchù si applica la procedura di cui al presente articolo, le dichiarazioni iniziali relative a ciascuna partita di merci devono in tutti i casi contenere le indicazioni necessarie alla identificazione delle merci in questione.

C. Concessione dell'autorizzazione ad esportare prima della presentazione della dichiarazione scritta