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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5808 del 23/03/2015 (Rv. 634737 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Controversia possessoria proposta dall'erede legittimo nei confronti dell'erede testamentario per la restituzione di beni ereditari - Pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. della controversia relativa alla falsità del testamento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634737-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo, non è ravvisabile alcun vincolo di pregiudizialità, agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ., tra la causa possessoria promossa da colui che, in qualità di erede legittimo, sia subentrato nel possesso dell'intero compendio, nei confronti dell'unico erede per testamento, il quale rifiuti la restituzione dei beni ereditari, e la causa, pendente tra le stesse parti, volta a fare valere la falsità del predetto titolo testamentario, atteso che l'oggetto della tutela possessoria è rappresentato dall'esercizio di fatto di un diritto e non dalla titolarità di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)