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Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 20/11/2024 Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287465-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sospensione del processo e del corso della prescrizione ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - Ambito di applicazione - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287465-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)