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Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 5, n. 2, e 48, n. 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la sanita';
Decreta:

Art. 1

1. Fermi restando i poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall'art. 48, n. 5, dello Statuto e dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono trasferite alla Regione le attribuzioni amministrative che la legge 17 luglio 1890, n. 6972, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, la legge 17 giugno 1926, n. 1187, il regio decreto 20 febbraio 1927, n. 257, la legge 21 giugno 1896, n. 218, il regolamento 26 luglio 1896, n. 361, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, la legge 3 giugno 1937, n. 847, il regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, la legge 26 aprile 1954, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e altre norme legislative di modificazione e integrazione demandano al Governo della Repubblica, al Ministro per l'interno, al Prefetto ed al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

2. Nulla e' innovato con le presenti norme circa la competenza statale per quanto concerne:

  1. a) la disciplina degli istituti scolastici e di istruzione, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 e al secondo comma dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

  2. b) i Comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

  3. c) l'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 3

1. Nulla e' innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica di cui all'art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di piu' Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

2. Le istituzioni che prestino assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri delle due province di Trento e Bolzano sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza della Giunta provinciale nel cui territorio hanno la sede legale.

Art. 4

1. Il controllo di merito sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Trentino-Alto Adige fino a quando una legge regionale non disciplinera', diversamente la materia con rispetto dell'art. 48 dello Statuto sara' esplicato con le modalita' di cui al presente articolo.

2. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti le materie indicate nell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono soggette al controllo di merito della Giunta provinciale.

3. Se la Giunta provinciale riscontra un vizio di merito nella deliberazione, puo' entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata l'ente a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.

4. Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

5. Ove gli organi deliberanti degli enti confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del terzo comma del presente articolo, la deliberazione diventa esecutiva.

Art. 5

1. Contro i provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio del controllo di legittimita' e' ammesso ricorso da parte delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli istituti di assistenza in genere e di chiunque vi abbia interesse, alla Giunta regionale, che provvede definitivamente.

2. Per la presentazione e la decisione dei ricorsi si osservano i termini e le modalita' di cui all'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 6

1. L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, e' esercitata dalla Regione.

2. Il Ministero dell'interno puo', in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attivita' previste dall'articolo 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

3. Resta ferma la competenza del Ministero della sanita' ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni-pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attivita' sanitarie.

Art. 7

1. I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni di assistenza e beneficenza sono adottati, nella Regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Commissario del Governo oltre che per motivi di ordine pubblico anche nei casi di persistenti violazioni di leggi se gli organi regionali non provvedano entro tre mesi dalla richiesta del Commissario del Governo.

2. La Giunta regionale e la Giunta provinciale possono proporre i provvedimenti di sospensione e scioglimento per motivi di ordine pubblico e sono tenute, in ogni caso, a fornire al Commissario del Governo gli elementi necessari per l'esercizio della potesta' di cui al primo comma.

Art. 10

1. A decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario della Regione, successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la Regione provvede all'esercizio dei poteri attribuiti al Prefetto dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, modificato dalla legge 8 luglio 1957, n. 579, in materia di anticipazione e di riscossione delle rette di spedalita'.

2. Alle anticipazioni previste, dalle norme suddette la legione provvede con fondi propri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - TAMBRONI ANDREOTTI - PRETI -
MONALDI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 26. - VILLA