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Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011 (Rv. 616241 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA | Criteri di divisione - Principio di omogeneità - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616241-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA

In tema di divisione ereditaria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 722, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)