diritto.io

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio

Testo in vigore al

Capo III. Disciplina

Art. 19 Censura - Organi competenti

1. La censura e' inflitta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di Servizio sociale e dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni al personale che presta servizio nel distretto.

Art. 20 Congedi

1. Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio e' concesso dal Ministero; al rimanente personale e' concesso dal direttore del Centro per la rieducazione dei minorenni.

2. Il congedo straordinario e' concesso dal Ministero.

Titolo VI. Norme sull'accesso e sulla progressione nelle carriere di servizio sociale

Capo I. Concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

Art. 21 Concorso

1. Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

2. L'esito favorevole della prova di attitudine professionale e' condizione di ammissibilita' alle prove culturali.

Art. 22 Prova di attitudine professionale

1. Nel concorso di cui all'articolo precedente la Commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

Art. 23 Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

1. Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

  1. a) per le prove scritte:

    1. 1) teoria e pratica del servizio sociale;

    2. 2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

    3. 3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

  2. b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

    1. 1) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva;

    2. 2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;

    3. 3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato;

    4. 4) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 24 Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale

1. La Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla, carriera direttiva di servizio sociale e' composta:

  1. 1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

  3. 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

  4. 4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'eta' evolutiva, membro;

  5. 5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;

  6. 6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

Capo II. Concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale

Art. 25 Nomina a vice assistente sociale

1. Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 26 Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale

1. Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

  1. a) per le prove scritte:

    1. 1) teoria e pratica del servizio sociale;

    2. 2) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva:

  2. b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

    1. 1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al
      diritto di famiglia;

    2. 2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

    3. 3) regolamenti degli Istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli Istituti e servizi minorili.

Art. 27 Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale e' composta:

  1. 1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Corte d'appello, presidente supplente;

  3. 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

  4. 4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'eta' evolutiva, membro;

  5. 5) da un ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di Centro di rieducazione dei minorenni, membro;

  6. 6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

Capo III. Progressione nelle carriere

Art. 28 Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale

1. Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

  1. 1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

  2. 2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

Art. 29 Commissione esaminatrice del concorso speciali per la promozione ad ispettore di servizio sociale

1. La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale e' composta:

  1. 1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

  3. 3) da un magistrato di Corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

  4. 4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'eta' evolutiva, membro;

  5. 5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

  6. 6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 30 Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale

1. Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

  1. 1) legislazione minorile: organizzazioni e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

  2. 2) teoria e pratica del servizio sociale;

  3. 3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

  4. 4) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva.

2. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato.

3. Le prove scritte dell'esame di idoneita' per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.

4. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonche' sulla psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato.

Art. 31 Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale

1. La Commissione esaminatrice del conorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale e' composta:

  1. 1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Corte di cassazione o di Corte d'appello, presidente supplente;

  3. 3) da un magistrato di Corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

  4. 4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'eta' evolutiva, membro;

  5. 5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena membro;

  6. 6) da un ispettore di servizio sociale membro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 32 Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a primo assistente sociale

1. Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a prima assistente sociale sono:

  1. 1) teoria e pratica del servizio sociale;

  2. 2) psicologia e, psicopatologia della eta' evolutiva;

  3. 3) legislazione minorile.

2. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonche' sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

3. Le prove scritte dell'esame di idoneita' per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma.

4. La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonche' sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Art. 33 Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a primo assistente

1. La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a primo assistente sociale e' composta:

  1. 1) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un magistrato di Corte d'appello presidente supplente;

  3. 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena membro;

  4. 4) da un docente universitario scelto tra i docenti di psichiatria o di neuropsichiatria di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'eta' evolutiva, membro;

  5. 5) da un ispettore di servizio sociale, membro;

  6. 6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

Titolo VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 34

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indira' un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per duecentotrenta posti di vice assistente sociale.

Art. 35

1. Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attivita' di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni o presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente anche se inquadrati ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, insegnante aggregato o con retribuzione a parcella, in qualita' di assistenti presso il Centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre Amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica.

2. Ai fini del comma precedente e' computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

3. Il concorso di cui all'articolo precedente consiste in una prova orale vertente sulle materie previste allo articolo 26.

4. I candidati sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

5. La Commissione esaminatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 27.

Art. 36

1. Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indira' un concorso, per titoli ed esami di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per tredici posti di vice dirigente di servizio sociale riservato ai funzionari della carriera di concetto vincitori del concorso di cui all'articolo 34 che siano in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Possono altresi' partecipare al predetto concorso i funzionari della carriera di concetto che siano stati inseriti in ruolo, ai sensi del successivo articolo 43, nella qualifica di assistente sociale.

Art. 38

1. In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e), e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 34 e 36 anche se:

  1. 1) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di eta';

  2. 2) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purche' conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

2. Al concorso di cui all'articolo 34 sono altresi' ammessi a partecipare, in deroga all'articolo 6, i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 35, primo comma, purche' siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 39

1. I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 34 e 36 sono:

  1. 1) l'attivita' di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti del Ministero di grazia e giustizia o anche presso il Ministero di grazia e giustizia;

  2. 2) le pubblicazioni.

2. La Commissione esaminatrice del concorso valuta la attivita' di servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalita' stabilite nel bando di concorso.

3. Nel valutare i titoli la Commissione attribuisce sino a cinque decimi.