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Sez. 2, Sentenza n. 7172 del 29/11/1983 (Rv. 431780 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - AUTOCLAVE PER L'UTILIZZAZIONE COSTANTE DELL'IMPIANTO IDRICO - SPESE DI INSTALLAZIONE - RIPARTIZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431780-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - IN GENERE - AUTOCLAVE PER L'UTILIZZAZIONE COSTANTE DELL'IMPIANTO IDRICO - SPESE DI INSTALLAZIONE - RIPARTIZIONE - CRITERI.*

Un autoclave, diretta a consentire l'utilizzazione costante dello impianto idrico di edificio condominiale, costituisce parte integrante dell'impianto medesimo. Pertanto, le spese relative alla installazione di detta autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l'impianto idrico, mentre la circostanza che l'edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell'autoclave, non è di per sè sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all'uso (artt. 1123 e 1124 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)