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Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007 (Rv. 600927 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento induttivo - Legittimità - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Presentazione nell'anno precedente di dichiarazione di cessazione di attività commerciale - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600927-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, di tal che, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa. La prova contraria del contribuente non può essere rappresentata soltanto dalla comprovata presentazione, nell'anno precedente a quello oggetto di accertamento, di dichiarazione di cessazione dell'attività commerciale, in presenza di indici attestanti in capo al contribuente capacità reddituale e contributiva. (Nella specie la S.C. ha escluso il carattere di prova contraria della dichiarazione in parola, in presenza dell'accertata disponibilità da parte del contribuente di n. 3 veicoli, che, pure acquistati in anni precedenti, rilevavano una complessiva capacità reddituale e contributiva).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)