Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 05/08/1969 (Rv. 342809 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - USI NEGOZIALI (CLAUSOLE D'USO) - CLAUSOLE D'USO - CLAUSOLE DI STILE - DIFFERENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - USI NEGOZIALI (CLAUSOLE D'USO) - CLAUSOLE D'USO - CLAUSOLE DI STILE - DIFFERENZE.*
Clausola di stile e soltanto quella che viene inserita nel documento comprovante la conclusione del contratto, senza che ad essa corrisponda in alcun modo la volonta dei contraenti clausola d'uso e, invece, quella che normalmente viene inserita in particolari contratti ed e pienamente produttiva di effetti giuridici, anche se in ordine ad essa non siano intervenute particolari trattative tra le parti, essendo la manifestazione di volonta desumibile dalla sottoscrizione del documento in cui la clausola e inserita. (nella specie e stata ritenuta valida la clausola che prevedeva la risoluzione del contratto di locazione qualora il conduttore non avesse adempiuta l'obbligazione di corrispondere il canone alle scadenze convenute). (V 3342, 38, massima n 336353 1666, 65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)