Sez. 3, Sentenza n. 1273 del 25/05/1964 (Rv. 301828 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INTERESSE - VALUTAZIONE IN CONCRETO - PROCURATORE O MANDATARIO DELLA PARTE - INCAPACITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INTERESSE - VALUTAZIONE IN CONCRETO - PROCURATORE O MANDATARIO DELLA PARTE - INCAPACITA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
L'interesse a partecipare al giudizio, richiesto dall'art.246 cod. proc.civ. ai fini di determinare l'incapacita a testimoniare, e che costituisce un aspetto particolare dell'interesse ad agire di cui all'art.100 dello stesso codice, deve essere valutato in concreto, in relazione alla situazione giuridica che Forma oggetto del giudiziò pertanto, il procuratore, ed in genere il mandatario, di una delle parti in causa, non puo ritenersi senz'altro incapace a testimoniare, nei giudizi relativi al negozio giuridico da esso compiuto e che interessano la parte che ha conferito la procura o il mandato, essendo necessario, invece, che il procuratore o il mandatario sia attualmente titolare di un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale viene richiesta la sua testimonianza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)