Sez. 6, Sentenza n. 11752 del 16/10/2000 Ud. (dep. 16/11/2000) Rv. 217384 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Coadiutore contabile del curatore fallimentare autorizzato ad attività presso l'ufficio IVA - Collaborazione alla funzione giudiziaria - Pubblico Ufficiale - Sussistenza della qualifica - Conseguenze.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Il coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento, autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l'Ufficio IVA in ordine ad una vertenza tributaria, svolge una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria, e pertanto esercita funzioni di pubblico ufficiale; è configurabile pertanto il reato di peculato (e non quello di appropriazione indebita) quando, come nella specie, il suddetto coadiutore, ricevuta dal curatore una somma di denaro al fine di definire una contestazione tributaria mediante presentazione all'ufficio Iva di istanza di sanatoria e relativo pagamento, se ne sia appropriato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)