Sez. 2, Sentenza n. 13151 del 10/11/2000 Ud. (dep. 02/04/2001) Rv. 218589 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | In altro procedimento - Obbligo di autonoma valutazione del giudice del diverso procedimento in ordine ai presupposti di ammissibilità ed utilizzabilità del mezzo di prova - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto non condiziona l'analoga valutazione che deve essere operata dal giudice del procedimento in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., con la conseguenza che in un diverso procedimento può essere ritenuta l'utilizzabilità di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui furono assunte, configurandosi il vizio di inutilizzabilità come invalidità di tipo relativo e non assoluto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)