Sez. L, Sentenza n. 3167 del 26/04/1988 (Rv. 458636 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA PARTE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'inversione dell'Onere della prova - in Mancanza di apposito patto ex art. 2698 cod. civ. - può risultare anche dal comportamento processuale della parte, ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte, cui non spetta il relativo Onere, deduca od anche offra la prova, ed occorre invece l'inequivoca manifestazione di volontà della medesima di rinunciare ai benefici ed ai vantaggi, che le derivano dal principio che regola l'Onere della prova, e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta ed offerta. (V 3446/87, mass n 452453; (V 1313/80, mass n 404833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)