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Sez. 1, Sentenza n. 15182 del 24/11/2000 (Rv. 542123 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE | Titolare di licenza di trasporto - Omesso impedimento della circolazione nei giorni di sospensione prefettizia - Sanzione ex art. 8 legge n. 132 del 1987 - Prova liberatoria - Contenuto - Apposizione di cartelli menzionanti il divieto - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542123-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE

In relazione alla sanzione amministrativa prevista, dall'art. 8 della legge n. 132 del 1987, per il titolare della licenza per il trasporto di cose su strada (il quale non impedisca la circolazione del veicolo quando la circolazione è sospesa ai sensi dell'art. 3, comma primo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), la mera apposizione di cartelli specificanti il divieto non costituisce prova del fatto positivo liberatorio che escluda la contestata omissione. Il titolare della licenza ha, infatti, il dovere di impedire che il veicolo di trasporto circoli nelle condizioni normativamente previste e non può limitarsi a ricordare al conducente l'esistenza della sospensione della circolazione ed i giorni in cui v'è divieto prefettizio alla circolazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1987 num. 132 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)