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Sez. 2, Sentenza n. 30966 del 14/07/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267572 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Erronea qualificazione dell'impugnazione come appello - Attribuzione dell'esatto "nomen juris" da parte del giudice del riesame - Decorrenza del termine stabilito per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame - "Dies a quo" - Indicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267572-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto, in quanto, nelle procedure "de libertate", la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)