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Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

Testo in vigore al

Capo I. Dei contratti di affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche e integrazioni, valgono anche per l'annata agraria 1947-1948; salve le modifiche della presente legge.

Art. 2

1. Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta:

  1. 1) dell'ispettore agrario provinciale;

  2. 2) di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori;

  3. 3) di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti;

  4. 4) di un rappresentate degli affittuari conduttori;

  5. 5) di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti;

  6. 6) di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

2. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante.

3. Per le province e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneita', delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttivita' dei terreni, la Commissione determinera' l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947, n. 929, contro la disoccupazione agricola.

4. La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.

Art. 3

1. I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammassi o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo di ammasso, considerandosi il restatante 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e cio' a prescindere se questi sia tenuto o meno a conferire cereali all'ammasso.

2. L'affittuario, obbligato, per contratto, a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, ha diritto a convertire il canone in natura in canone in denaro al prezzo di conferimento dei cereali all'ammasso decurtato dal premio di coltivazione.

3. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennita' dovute per le concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni.

4. La riduzione si applica anche ai contratti a canone in denaro prorogati e ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto e' disposto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157.

5. Restano abrogati: il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975 e il primo e il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 4

1. Alle Commissioni arbitrali previste presso ciascun Tribunale dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, sono sostituite Sezioni specializzate.

2. E' in facolta' del presidente del Tribunale di istituire piu' Sezioni specializzate presso il Tribunale stesso qualora numero delle controversie lo esiga.

Art. 5

1. Le Sezioni specializzate, di cui al precedente articolo, sono composte oltre che del presidente, di due giudici togati e di otto esperti nominati dal presidente del Tribunale su designazione: per due di essi, delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari conduttori; per due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti; per due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori e, per gli altri due, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

2. La Sezione giudica con l'intervento, oltre che dei giudici togati, a norma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con quello di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori ad affittuari conduttori e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori, se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; giudica invece con l'intervento di due esperti designati dalle organizzazioni dei locatori a coltivatori diretti e di due esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti, se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

3. Il presidente del Collegio giudicante puo' disporre che siano sentiti gli esperti designati dalle organizzazioni degli affittuari coltivatori diretti nelle controversie tra locatori ed affittuari conduttori, ovvero quelli designati dalle organizzazioni degli affittuari conduttori nelle vertenze tra locatori e affittuari coltivatori diretti.

4. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

Art. 6

1. Le Commissioni arbitrali previste dall'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni e integrazioni, continueranno a conoscere le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le stesse controversie proseguono davanti le Sezioni specializzate, se intervenga sentenza di rinvio a seguito del giudizio della Suprema Corte di cassazione.

Capo II. Dei contratti stagionali per il pascolo.

Art. 7

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e nelle successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle della presente legge si applicano, per l'annata agraria 1947-48, anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario, a quelli di margheria per l'alpeggio e per lo sverno del bestiame ed a quelli di vendita delle erbe per il pascolo.

Art. 8

1. Un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascolo e un esperto designato dall'organizzazione degli esercenti l'industria armentizia sono chiamati a far parte delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'art. 2 della presente legge.

2. Alle Sezioni specializzate, previste nell'art. 4 della presente legge, sono aggregati anche un esperto designato dall'organizzazione dei locatori di pascoli ed un esperto designato da quella degli esercenti l'industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. La Sezione giudica con il loro intervento, oltre che con quello dei giudici togati, nelle controversie riguardanti la materia del presente capo.

Capo III. Disposizioni finali.

Art. 9

1. E' considerata annata agraria 1947-48 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo dell'anno 1948 quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Art. 10

1. Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge debbono proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla fine dell'annata agraria.

2. Per le controversie in materia di contratti di affitto di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno o di margheria per l'alpeggio o per lo sverno del bestiame o di vendita delle erbe per il pascolo, il termine decorre dalla scadenza del contratto.

3. Il termine decorre invece dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso che a tale data il contratto sia gia' scaduto.1

Art. 11

1. In pendenza di giudizio le parti potranno chiedere al presidente della Sezione specializzata la determinazione della somma da corrispondersi dal conduttore, quale cantone provvisorio.

2. Il presidente, udite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

3. I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate.

Art. 12

1. Contro le decisioni delle Sezioni specializzate previste nella presente legge e' ammesso il ricorso alla Suprema Corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 del Codice di procedura e successive modificazioni.