Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi della presente legge, per prodotti di cacao e di cioccolato si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato.
Art. 2
1. I prodotti di cui all'articolo precedente possono essere posti in commercio solo se conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente legge e nel relativo allegato.
Art. 3
1. Le denominazioni elencate nell'allegato sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designare tali prodotti.
2. Tuttavia le denominazioni "pralina" o "cioccolatino" possono anche essere utilizzate per designare il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato gianduja al latte o il cioccolato bianco della dimensione di un boccone.
Art. 4
1. La denominazione principale "cioccolato" puo' essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono ala qualita', con esclusione del termine "extra", soltanto se il cioccolato contiene almeno il 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, cioe' il 26 per cento di burro di cacao.
Art. 5
1. La denominazione principale "cioccolato al latte" puo' essere completata da menzioni o qualificazioni che si riferiscono alla qualita', soltanto se il cioccolato al latte non contiene piu' del 50 per cento di saccarosio e contiene almeno il 30 per cento di sostanza secca totale di cacao, nonche' il 18 per cento di materie provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato, cioe' almeno il 4,5 per cento di grasso butirrico.
Art. 6
1. Costituisce un prodotto di imitazione del cioccolato qualsiasi preparazione alimentare, contenente cacao, la cui struttura, consistenza, colore e sapore ricordano quelli del cioccolato, ma la cui composizione non corrisponde alla definizione di uno dei prodotti di cui all'allegato della presente legge.
2. Il prodotto di cui sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di "surrogato di cioccolato".
3. Il disposto di cui al comma precedente non si applica, comunque, a: ripieno dei cioccolati ripieni e delle praline o cioccolatini;
4. prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria;
5. gelati;
6. polveri zuccherate per la preparazione di budini, di gelati, creme dessert, gelatine, eccetera;
7. creme da spalmare ancorche' contenenti cacao.
Art. 7
1. La denominazione "surrogato di cioccolato" deve essere riportata sulla facciata principale della confezione, incarto o etichetta, in modo evidente ed in caratteri, comunque, non meno visibili di quelli delle altre scritte apposte sulla confezione stessa.
Art. 8
1. Nella fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato non possono essere utilizzati i semi di cacao che non siano di qualita' sana, leale e mercantile, gusci, germi o qualsiasi prodotto residuo della estrazione del burro di cacao, effettuata con solventi.
Art. 9
1. I semi di cacao, la granella di cacao, il minudrino, il cacao in massa, il panello di cacao, il panello di cacao magro, il panello di cacao di torsione, il cacao in polvere ed il cacao magro in polvere, possono essere alcalinizzati esclusivamente con uno o piu' dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, soluzioni ammoniacali, purche' la quantita' di alcalinizzante aggiunta, espressa in carbonato di potassio, non superi il 5 per cento del peso della sostanza secca e sgrassata.
2. Ai prodotti cosi' trattati puo' essere aggiunto acido citrico od acido tartarico in proporzione non superiore allo 0,5 per cento del peso totale del prodotto.
3. Il tenore massimo di ceneri del prodotto e' pari al 14 per cento della sostanza secca sgrassata, se il prodotto ha subito il trattamento di cui sopra.
Art. 10
1. Il burro di cacao non puo' essere oggetto di trattamenti diversi da quelli qui di seguito elencati:
1) filtrazione, centrifugazione ed altri procedimenti fisici abituali per togliere la mucillagine;
2) trattamento mediante vapore di acqua surriscaldata a vuoto ed altri abituali procedimenti fisici deodoranti.
2. Per il burro di cacao raffinato, sono inoltre autorizzati:
1) il trattamento mediante liscivia alcalina o sostanza similare abitualmente impiegata per la neutralizzazione;
2) il trattamento mediante uno o piu' delle seguenti sostanze:
3) bentonite;
4) carbone attivo;
5) altre sostanze similari abitualmente impiegate per la decolorazione.
Art. 11
1. I prodotti di cui alla presente legge, in luogo del saccarosio, possono contenere:
1) glucosio cristallizzato (destrosio), fruttosio, lattosio, maltosio, nella misura totale massima del 5 per cento del peso totale del prodotto, senza obbligo di indicazione;
2) glucosio cristallizzato (destrosio) in misura superiore al 5 per cento e non superiore al 20 per cento del peso totale del prodotto.
2. In tal caso la denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione "con glucosio cristallizzato" o "con destrosio".
Art. 12
1. Al cacao in massa e ai vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte ed al cioccolato bianco, alle praline o cioccolatini, possono essere aggiunti gli aromi, le sostanze aromatiche naturali, le sostanze aromatiche sintetiche o artificiali di composizione chimica identica a quella dei principali componenti delle sostanze aromatiche naturali nonche' la etilvanillina, ad esclusione delle composizioni aromatiche che ricordano il sapore del cioccolato naturale o della materia grassa del latte.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, la denominazione del prodotto deve essere accompagnata da un'indicazione relativa a questa aggiunta nel caso:
1) del cacao in pasta, del cioccolato di copertura e del cioccolato di copertura al latte;
2) dei vari tipi di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte, diversi da quelli di copertura, nonche' del cioccolato bianco, allorche' il sapore dell'aroma o della sostanza aromatica utilizzata e' predominante.
3. La menzione di cui al comma precedente deve essere fatta:
a) se si impiega un aroma, mediante l'indicazione del nome;
b) se si impiegano sostanze aromatiche diverse dall'etilvanillina, mediante l'indicazione che accompagna la denominazione "al gusto di..." o "all'aroma di..." seguita da una indicazione che precisi la natura del gusto o dell'aroma in caratteri delle medesime dimensioni. Qualsiasi riferimento ad un'origine naturale e' riservato alle sostanze aromatiche naturali;
c) se si impiega etilvanillina, mediante l'indicazione "all'etilvanillina" o "aromatizzato all'etilvanillina".
Art. 13
1. Ai prodotti di cui alla presente legge, ad eccezione della granella di cacao, puo' essere aggiunta la lecitina vegetale, tecnicamente pura, il cui indice di perossido in milliequivalente per kg non e' superiore a 10.
2. La denominazione del prodotto deve essere accompagnata dalla menzione del prodotto aggiunto e della sua percentuale, salvo quando la lecitina sia aggiunta ai vari tipi di cioccolato di cui ai punti da 16 a 30 dell'allegato.
3. I prodotti di cui alla presente legge, non possono contenere piu' dello 0,5 per cento del loro peso totale in fosfatidi. Tale percentuale e' portata all'1 per cento per i vari tipi di cacao in polvere, per il cioccolato comune al latte nonche' per il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 per cento per i vari tipi di cacao in polvere destinato alla fabbricazione di preparazioni istantanee, purche' tale destinazione sia indicata sugli imballaggi e/o sui documenti commerciali.
Art. 14
1. Al cioccolato, al cioccolato comune, al cioccolato di copertura, al cioccolato al latte, al cioccolato comune al latte, al cioccolato di copertura al latte, al cioccolato al latte magro ed al cioccolato bianco, possono essere aggiunte altre materie commestibili, ad eccezione delle farine, amidi e fecole, dei grassi e delle loro preparazioni non provenienti esclusivamente dal latte.
2. La quantita' di tali materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, non puo' essere:
a) ne' inferiore al 5 per cento, ne' superiore in totale al 40 per cento quando esse sono aggiunte in pezzi visibili e separabili;
b) superiore in totale al 30 per cento quando esse sono aggiunte in forma praticamente irriconoscibile;
c) salvo quanto sopra disposto al punto a) superiore in totale al 40 per cento quando sono aggiunte sia in pezzi visibili e separabili sia in forma praticamente irriconoscibile.
3. La denominazione dei prodotti di cioccolato di cui al comma precedente deve essere accompagnata da una menzione relativa alle sostanze commestibili aggiunte.
4. Detta menzione e' tuttavia vietata per quanto riguarda:
1) il latte ed i prodotti lattiero-caseari, quando il prodotto finito non e' cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato di copertura al latte, cioccolato al latte magro o cioccolato bianco;
2) il caffe' e gli alcoolici quando la quantita' di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, e' inferiore all'1 per cento;
3) le altre materie commestibili incorporate, sotto forma praticamente irriconoscibile, quando la quantita' di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, e' inferiore al 5 per cento.
5. Nel caso del cioccolato ripieno e dei cioccolatini o praline, la parte dei prodotti di cioccolato deve comunque rappresentare almeno il 25 per cento del peso totale, senza tener conto delle materie commestibili aggiunte di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 15
1. Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato comune al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato ripieno nonche' le praline o cioccolatini, possono essere guarniti parzialmente in superficie con sostanze commestibili sino alla concorrenza del 10 per cento del loro peso totale.
2. In tal caso:
1) i limiti massimi del 40 per cento e del 30 per cento di cui all'articolo precedente comprendono le sostanze di guarnitura;
2) il limite minimo del 25 per cento fissato per la presenza nei vari tipi di cioccolato, nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioccolatini, si applica al peso totale del prodotto, guarnitura compresa.
Art. 16
1. Il cioccolato extra, il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato alle nocciole gianduja, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato al latte magro, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduja, il cioccolato bianco ed il cioccolato ripieno, presentati sotto forma di tavolette o bastone di peso unitario uguale o superiore a 85 grammi e non superiore a 500 grammi, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi unitari seguenti:
2. 85 grammi; 100 grammi; 125 grammi; 150 grammi; 200 grammi; 250 grammi; 300 grammi; 400 grammi; 500 grammi.
3. I prodotti di cacao in polvere definiti nell'allegato ai numeri da 8) a 13), se presentati in preimballaggi individuali di peso netto compreso tra 50 grammi ed un chilogrammo incluso, possono essere posti in commercio soltanto nei pesi netti unitari seguenti: 50 grammi, 75 grammi, 125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi, un chilogrammo.