Sez. L, Sentenza n. 20604 del 30/09/2014 (Rv. 632624 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Richiesta di prestazione pensionistica - Procedimento amministrativo - Violazioni procedimentali o di regole derivanti dalla legge n. 241 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza - Effetti - Rilevanza sul rapporto obbligatorio - Esclusione - Azione risarcitoria - Possibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)