Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565213 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debito di somma determinata in valuta estera - Mora del debitore - Svalutazione monetaria - Pagamento della differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento - Obbligo - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Il debitore di somma determinata in valuta estera, se inadempiente, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana rispetto a quella estera, deve la differenza tra il cambio della data di scadenza e quello della data di pagamento, giacché, diversamente, trarrebbe ingiusta locupletazione dalla sua mora, ove pagasse in moneta legale al corso del cambio del giorno della scadenza, secondo la facoltà accordatagli dall'art. 1278 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)