Sez. 2, Sentenza n. 24901 del 17/05/2024 Ud. (dep. 24/06/2024) Rv. 286689-02
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Gruppo mafioso a soggettività differente – Fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettività derivante da tale presenza, integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche, necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)