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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 1 luglio 1999, causa C-155/98 P

Decisione
decisa il 1999-07-01
ECLI
ECLI:EU:C:1999:345

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1o luglio 1999 Nel procedimento C-155/98 P, Spyridoula Celia Alexopoulou, dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), con l'avv. Olivier Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio delľavv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 13 febbraio 1998, nella causa T-195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-117), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e Julian Currall, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 gennaio 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 1999, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 21 aprile 1998, la signora Alexopoulou ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti norme degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 1998, causa T-195/96, Alexopoulou/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-117; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), in quanto in essa è stato respinto come manifestamente privo di fondamento giuridico o manifestamente irricevibile il ricorso avente ad oggetto, da una parte, una domanda d'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 1996 con cui la ricorrente era stata inquadrata nel grado A7, quinto scatto, e si rifiutava implicitamente d'inquadrarla nel grado A6, in secondo luogo, della decisione 28 agosto 1996 recante rigetto di un reclamo diretto contro tale decisione e, d'altra parte, una domanda di risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente.
punto 2
Risulta dall'ordinanza impugnata che, il 16 marzo 1989, la ricorrente è stata assunta dalla Commissione in qualità di agente temporaneo di grado A7, primo scatto. Dopo aver superato un concorso interno, ella è stata nominata dipendente in prova in qualità di amministratore di grado A7, quinto scatto. La ricorrente ha contestato la decisione di nomina, in quanto essa aveva ad oggetto l'attribuzione del grado nei suoi confronti, sostenendo che ella avrebbe dovuto essere inquadrata nel grado A6.
punto 3
Tale decisione è stata annullata dalla sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Race. PI pagg. I-A-227 e II-683; in prosieguo: la «sentenza Alexopoulou I»), in quanto l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'« APN») deve, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»)..
punto 4
Ora, per rifiutare la nomina della ricorrente nel grado superiore, la Commissione si era soltanto fondata sulla sua decisione 1o dicembre 1983, con la quale essa aveva rinunciato al potere discrezionale conferitole dall'art. 31, n. 2, dello Statuto.
punto 5
A seguito di tale sentenza, la Commissione ha riesaminato la situazione statutaria della ricorrente inquadrandola, con decisione dell'8 gennaio 1996, nel grado A7, quinto scatto.
punto 6
Avendo la Commissione respinto il reclamo presentato dalla ricorrente, il 27 novembre 1996 quest'ultima ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, il quale lo ha respinto sulla base dell'art. Ili del suo regolamento di procedura.
punto 7
Il Tribunale ha in particolare ricordato che dall'art. 31, n. 2, dello Statuto risultava che l'APN aveva la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere all'inquadramento in un grado superiore. Ora, poiché la decisione 8 gennaio 1996 era stata adottata dopo una valutazione, da-parte dell'APN, dell'eventuale applicazione, alla ricorrente, di tale disposizione dello Statuto, quest'ultima non era stata violata dall'APN.
punto 8
Di conseguenza la ricorrente ha proposto il presente ricorso, che è fondato su quattro motivi. Il primo motivo è relativo ad una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e ad una violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, il secondo ad una violazione dell'art. 31 dello Statuto, il terzo ad una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sull'APN e, l'ultimo, ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale.

Sentenza › Sul primo motivo

punto 9
Il primo motivo, relativo ad una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata e ad una violazione, da parte del Tribunale, dell'art. Ili del suo regolamento di procedura, si articola in quattro parti. Con la prima parte, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia motivato il fatto che il ricorso era manifestamente infondato in diritto o irricevibile.
punto 10
La Commissione ritiene, invece, che il Tribunale abbia operato una giusta applicazione dell'art. 111 del suo regolamento di procedura raffrontando gli argomenti addotti dalla ricorrente con la giurisprudenza esistente, e deducendo da tale raffronto che i suoi argomenti erano «manifestamente» privi di ogni fondamento giuridico poiché erano chiaramente contraddetti da tale giurisprudenza.
punto 11
Al riguardo, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. Ili del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di ogni fondamento giuridico, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
punto 12
Nella fattispecie occorre constatare che il ragionamento della ricorrente era fondato sulla premessa secondo la quale, a causa delle sue qualifiche eccezionali, ella aveva diritto ad essere nominata nel grado superiore.
punto 13
Un ragionamento del genere è tuttavia manifestamente contrario ad una giurisprudenza costante della Corte secondo la quale, in materia di attribuzione del grado, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale, in particolare al fine di valutare l'esperienza professionale anteriore delle persone ammesse fra i dipendenti di ruolo (v., in questo senso, sentenze 11 luglio 1985, cause riunite 66/83-68/83 e 136/83-140/83, Hattet e a./Commissione, Racc. pag. 2459, punto 28; 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione, Racc. pag. 6013, punto 26, e 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3009, punto 15; v. anche sentenza Alexopoulou I, punto 19).
punto 14
Pertanto un'esperienza professionale determinata non può conferire alla persona che la possiede un diritto ad essere nominata nel grado superiore della carriera interessata (v. sentenze Klinke/Corte di giustizia, già citata, punto 30; Alexopoulou I, punto 20, e 5 novembre 1997, causa T-12/97, Barnett/Commissione, Race. PI pagg. I-A-313 e II-863, punto 50).
punto 15
Ne consegue che giustamente il Tribunale ha considerato il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. Ili del suo regolamento di procedura.
punto 16
La seconda parte del primo motivo è relativa ad una carenza di motivazione attinente al fatto che il Tribunale non avrebbe determinato, al punto 57 dell'ordinanza impugnata, se il ricorso fosse manifestamente infondato o manifestamente irricevibile. Pertanto, il Tribunale avrebbe introdotto una contraddizione tra i motivi, il che equivarrebbe ad una carenza di motivazione.
punto 17
La Commissione contesta l'interesse della ricorrente a dedurre questo motivo dato che, indipendentemente dalla risposta, il dispositivo dell'ordinanza impugnata resterebbe identico. Essa precisa d'altronde che risulta da una lettura, anche superficiale, dell'ordinanza impugnata che la formulazione alternativa del punto 57 riguarda le due ipotesi fatte a loro volta valere a proposito di diversi aspetti del ricorso.
punto 18
Al riguardo, occorre constatare che il punto 57 dell'ordinanza impugnata opera una sintesi dell'insieme delle conclusioni che il Tribunale ha tratto in ordine alle diverse domande, ai diversi motivi o parti di motivi fatti valere dalla ricorrente.
punto 19
Ai punti 44 e 46 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso per il carattere manifestamente infondato della domanda di annullamento della decisione dell'8 gennaio 1996, al punto 50, per il carattere manifestamente irricevibile della domanda di annullamento della decisione del 28 agosto 1996 e, al punto 56, per il carattere manifestamente infondato della domanda di risarcimento danni.
punto 20
Giustamente, quindi, in maniera sufficientemente motivata e senza contraddirsi, al punto 57, il Tribunale ha concluso dichiarando che il ricorso doveva essere respinto in quanto privo di ogni fondamento giuridico od in quanto manifestamente irricevibile.
punto 21
La terza parte del primo motivo era relativa al fatto che, in contrasto con quanto disposto all'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, l'avvocato generale non era stato sentito. Poiché la ricorrente ha però rinunciato a questo motivo all'udienza, non occorre pronunciarsi al riguardo.
punto 22
Con la quarta parte di questo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver operato, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, un amalgama tra le regole applicabili all'inquadramento di un dipendente di ruolo e quelle applicabili alla sua promozione, mentre esse hanno fondamenti diversi.
punto 23
La Commissione considera che la ricorrente procede ad un'interpretazione inesatta del punto 43 dell'ordinanza impugnata nei limiti in cui il riferimento alla promozione sarebbe fatto solo per analogia con i principi applicabili in materia di inquadramento.
punto 24
A questo proposito, si deve ricordare che il ragionamento del Tribunale è fondato sulla giurisprudenza costante, menzionata al punto 14 della presente sentenza, secondo la quale un'esperienza professionale determinata non può conferire alla persona che la possiede un diritto ad essere nominata nel grado superiore della carriera in questione.
punto 25
Il Tribunale ha così precisato, al punto 36 dell'ordinanza impugnata, che l'APN non è tenuta ad applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto, neppure in presenza di un candidato che possieda qualificazioni eccezionali. Esso ha proseguito, al punto 38, rilevando che, dal momento che essa ha effettivamente proceduto alla valutazione concreta delle qualificazioni e dell'esperienza professionale di una persona alla luce dei criteri dell'art. 31 dello Statuto, e fatte salve le condizioni d'inquadramento eventualmente enunciate nell'avviso di posto vacante, l'APN può decidere liberamente, tenendo conto dell'interesse del servizio, se sia opportuno procedere a un inquadramento nel grado superiore.
punto 26
E' quindi attraverso un ragionamento fondato sui principi applicabili in materia di inquadramento che il Tribunale ha potuto concludere, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che i dipendenti neoassunti, anche se soddisfano i requisiti per poter essere inquadrati in un grado superiore, non hanno tuttavia un diritto soggettivo a un tale inquadramento.
punto 27
Esso ha potuto ritenere utile completare il proprio ragionamento attraverso un riferimento per analogia ai principi applicabili in materia di promozione. Una siffatta analogia non è censurabile dato che, in materia di promozione così come in materia d'inquadramento nel grado superiore, 1ΆΡΝ dispone di un ampio potere discrezionale, di modo che né il dipendente promovibile né il dipendente neoassunto hanno un diritto soggettivo a beneficiare delle disposizioni dello Statuto che essi fanno valere.
punto 28
Risulta da quanto precede che il primo motivo dev'essere respinto.

Sentenza › Sul secondo motivo

punto 29
Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver violato l'art. 31 dello Statuto. Essa sostiene al riguardo che, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha aggiunto all'art. 31 dello Statuto una duplice condizione che esso non contiene, e cioè la facoltà di ricorrere a tale norma in via eccezionale e per un candidato eccezionale.
punto 30
La Commissione ricorda che nella sentenza Alexopoulou I il Tribunale ha dichiarato che l'art. 31, n. 2, dello Statuto era una disposizione derogatoria e quindi eccezionale e che la sua applicazione riguardava soprattutto i candidati eccezionali.
punto 31
Al punto 37 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che l'art. 31, n. 2, dello Statuto aveva in particolare la finalità di consentire all'istituzione interessata nella sua qualità di datore di lavoro di assicurarsi le prestazioni di una persona che, nel contesto del mercato del lavoro, rischi di essere oggetto di numerose richieste da parte di altri potenziali datori di lavoro e quindi di sfuggirle e che esso consentiva alla Commissione di accordare, in via eccezionale, ad un candidato eccezionale, condizioni più allettanti al fine di riservarsi le sue prestazioni.
punto 32
La conclusione del carattere eccezionale della facoltà di ricorrere all'art. 31, n. 2, dello Statuto non apporta alcun elemento nuovo rispetto alla giurisprudenza anteriore, secondo la quale la facoltà di cui dispone l'amministrazione d'inquadrare un dipendente neoassunto nel grado superiore delle carriere di base e delle carriere intermedie dev'essere intesa come eccezione alle norme generali.d'inquadramento (v. sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. pag. 1723, punto 9; v. anche sentenze 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione, Racc. pag. II-187, punto 12, e Alexopoulou I, punto 20).
punto 33
Tale carattere eccezionale è motivato dall'obbligo, da parte dell'autorità competente, di conciliare l'impiego delle facoltà che le attribuisce l'art. 31, n. 2, con il rispetto delle esigenze proprie della nozione di carriera che si desumono dall'art. 5 e dall'allegato I dello Statuto (sentenze De Santis/Corte dei conti, già citata, punto 9, e Alexopoulou I, punto 20).
punto 34
In ordine alla pretesa condizione relativa al carattere eccezionale del candidato, occorre constatare che essa è dedotta, dalla ricorrente, da una lettura parziale del punto 37 dell'ordinanza impugnata, in cui il Tribunale ricorda preliminarmente che l'art. 31, n. 2, dello Statuto ha in particolare la finalità di consentire all'istituzione interessata, nella sua qualità di datore di lavoro, di assicurarsi le prestazioni di una persona che, nel contesto del mercato del lavoro, rischi di essere oggetto di numerose richieste da parte di altri potenziali datori di lavoro e quindi di sfuggirle.
punto 35
Una siffatta affermazione, che si limita a descrivere una delle finalità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, non aggiunge alcuna condizione ulteriore all'applicazione di tale disposizione.
punto 36
Ne consegue che, constatando, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che la Commissione aveva la facoltà di ricorrere all'art. 31, n. 2, dello Statuto, in via eccezionale e per un candidato eccezionale, dopo aver preliminarmente ricordato che tale disposizione aveva in particolare la finalità di consentire all'istituzione interessata, nella sua qualità di datore di lavoro, di assicurarsi le prestazioni di una persona che, nel contesto del mercato del lavoro, rischi di essere oggetto di numerose richieste da parte di altri potenziali datori di lavoro e quindi di sfuggirle, il Tribunale ha operato un'esatta applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto.
punto 37
Anche il secondo motivo del ricorso deve pertanto essere respinto.

Sentenza › Sul terzo motivo

punto 38
Con il suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver violato il suo obbligo di esercitare un controllo giurisdizionale sull'APN e di non aver verificato se l'APN non avesse fondato la sua decisione su fatti materiali inesatti o incompleti, non accertando che la DG IX, competente per prendere una decisione d'inquadramento, avesse consultato la DG V, ossia la DG presso la quale era in servizio la ricorrente.
punto 39
La Commissione contesta la ricevibilità di questo motivo, in quanto esso è sollevato per la prima volta dinanzi alla Corte. Essa rileva che la ricorrente omette di precisare come l'errore risultante dalla mancata consultazione del servizio alle cui dipendenze ella si trovava avrebbe potuto avere influenza sulla decisione da lei impugnata.
punto 40
Al riguardo, risulta dal fascicolo trasmesso dal Tribunale che né nel ricorso né nella replica depositati dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sollevato tale censura a sostegno del proprio motivo relativo all'errore manifesto di valutazione da parte dell'APN.
punto 41
Ora, occorre ricordare che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d'impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui aveva dovuto pronunciarsi il Tribunale.
punto 42
Ne consegue che questo motivo è irricevibile.

Sentenza › Sul quarto motivo

punto 43
Con il suo quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver violato il principio di tutela del legittimo affidamento (prima parte) e l'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale (parti seconda e terza).
punto 44
Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver violato il principio della tutela del legittimo affidamento avendole chiesto di comunicargli le sue osservazioni su un testo che esso le aveva inviato, senza tuttavia tener conto delle dette osservazioni.
punto 45
Occorre al riguardo precisare che, con lettera dell'I 1 novembre 1997, il cancelliere del Tribunale ha inviato copia della citata sentenza Barnett/Commis-sione alla ricorrente, invitandola a presentare osservazioni « sul seguito da dare al procedimento alla luce di tale sentenza».
punto 46
Risulta chiaramente dalla formulazione di tale lettera che la ricorrente era così invitata a formulare osservazioni non sul contenuto della sentenza inviatale, ma sul seguito che ella intendeva dare al procedimento da lei stessa promosso dinanzi al Tribunale.
punto 47
Ne consegue che tale atto del cancelliere del Tribunale non ha in alcun modo potuto arrecare pregiudizio al legittimo affidamento della ricorrente quanto alla possibilità di depositare osservazioni non previste dal regolamento di procedura.
punto 48
La seconda parte del motivo è relativa alla violazione dell'art. 48, nn. 1 e 2, commi primo e secondo, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ritiene che, non prendendo conoscenza delle sue osservazioni contenenti motivi nuovi fondati su elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del procedimento (ossia la citata sentenza Barnett/Commissione), il Tribunale abbia omesso di applicare tali disposizioni.
punto 49
La Commissione ricorda che una sentenza non può essere considerata come un fatto nuovo e che non può giustificare l'applicazione della disposizione derogatoria che consente di sollevare nuovi motivi in corso di causa.
punto 50
L'art. 48, nn. 1 e 2, commi primo e secondo, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che: «§ 1 Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti. §2 E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi».
punto 51
Occorre constatare al riguardo che le osservazioni depositate dalla ricorrente sulla citata sentenza Barnett/Commissione non sono mai state qualificate dalla stessa come un motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e che ella non ha mai fatto valere tale disposizione per giustificare il deposito di osservazioni non previste dal regolamento di procedura. Al contrario, le «osservazioni preliminari» del documento depositato iniziano così: «la signora Barnett non ha sollevato gli stessi motivi di diritto della signora Alexopoulou (...) Le osservazioni della signora Alexopoulou consisteranno pertanto unicamente in confronti sui fatti». L'inizio delle «conclusioni» di tali osservazioni è così redatto: «L'esame comparativo sopra effettuato dimostra in maniera sufficiente che la ricorrente risponde concretamente ai criteri della sentenza Alexopoulou I del 5 ottobre 1995 (...) che la Commissione stessa riconosce come “quelli maggiormente in grado di intervenire” (...) ma inoltre ella soddisfa alle altre condizioni contenute nella proposta della Commissione alle organizzazioni sindacali relativa alle conseguenze della sentenza Alexopoulou I (...) in quanto “complessi di elementi”, e ciò in maniera cumulativa».
punto 52
Da un esame, anche superficiale, di tali osservazioni risulta che esse non contengono alcun motivo nuovo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ma si limitano a tentare di comprovare un certo numero di circostanze di fatto, ad integrazione delle memorie già depositate.
punto 53
Ne consegue che giustamente il cancelliere ha considerato tali osservazioni come, una memoria non prevista dal regolamento di procedura e ha precisato che il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto.
punto 54
La terza parte del motivo è relativa alla violazione dell'art. 48, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
punto 55
La ricorrente ritiene che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale abbia omesso di statuire in applicazione dell'art. 48, n. 2, terzo comma, del suo regolamento di procedura ai sensi del quale «il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla sentenza che conclude il procedimento».
punto 56
A questo proposito, dato che, com'è stato esposto nell'ambito della seconda parte di questo motivo, le osservazioni depositate dalla ricorrente non costituivano un motivo ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ma un mezzo di prova fondato su circostanze di fatto, giustamente il Tribunale non ne ha tenuto conto e non ha statuito al riguardo nell'ordinanza impugnata.
punto 57
Poiché nessuna delle parti del quarto motivo era fondata, ne consegue che esso dev'essere respinto.
punto 58
Di conseguenza, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.

Sentenza › Sulle spese

punto 59
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause di personale restano a carico delle stesse. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, l'art. 70 non si applica all'impugnazione proposta da un dipendente di ruolo o da ogni altro dipendente di un'istituzione contro quest'ultima. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Spyridoula Celia Alexopoulou è condannata alle spese.

Firme

Puissochet Moitinho de Almeida Gulmann Sevón Wathelet Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o luglio 1999. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Quinta Sezione J.-P. Puissochet

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