Sez. U - , Sentenza n. 23238 del 26/07/2022 (Rv. 665275 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità dell'illecito e determinazione della sanzione - Art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Limite massimo - Previsione - Esclusione - Potere di determinazione in concreto - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 pone un limite minimo, e non massimo, per le sanzioni collegate agli illeciti ivi previsti, peraltro in modo non esaustivo, lasciando pertanto alla discrezionalità dell'organo disciplinare la determinazione in concreto della sanzione applicabile in relazione alla gravità dell'illecito.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 12, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)