Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Titolo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
2. Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
3. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
4. I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
Art. 2
1. L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto.8
2. Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
Art. 3
1. In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi e' un Collegio di notari ed un Consiglio notarile.
2. Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sara' con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.
3. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, puo' sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di piu' distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
4. I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
Art. 4
1. Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinera' il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Pero' il numero dei notari in ogni Comune non dovra' superare quello attualmente assegnatogli.
Titolo II. Dei notari.
Capo I. Della nomina dei notari.
Art. 5
1. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario:
1° essere cittadino del Regno ed aver compiuto l'eta' di anni 21;
2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si e' esclusi e non si puo' essere assunti o si e' incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8 n. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª);
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Universita' del Regno;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.11293742
2. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.
3. La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;
Art. 6
1. Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potra' con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneita'.
2. Nel medesimo modo potra' provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilita' non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno, comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
3. L'esercente in tal modo autorizzato sara' considerato come notaro, rispetto alla responsabilita' civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno esser depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.
4. Egli non potra' prestare il proprio ministero fuori dell'isola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio.
Art. 7
1. Chi vuole ottenere la iscrizione tra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneita', deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneita'.
2. Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sara' nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione e' compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunziera' in Camera di consiglio.
3. Il ricorso del pubblico ministero sara' notificato all'interessato e su quello dell'interessato sara' udito l'avviso del pubblico ministero.
4. Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potra' ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
Art. 8
1. L'esame e' dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.
Art. 9
1. L'esame e' scritto ed orale.
2. L'esame scritto consistera' nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volonta' e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.
3. L'esame orale versera' sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonche' sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.
4. Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
5. Nel caso di mancata approvazione, il candidato non puo' essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.
Art. 10
1. Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si e' verificata, ne da' immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale.
2. La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5, deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sotto pena di decadenza. Alla domanda dovra' essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituira' uno all'interessato.
3. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarita' dei documenti. Compiuto tale esame, che e' definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perche' li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all'art. 11.
Art. 11
1. Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.
2. Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:
a) se concorrano solamente candidati notari, si terra' conto della condotta morale, del merito e dell'anzianita' d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato e delle pubblicazioni;
b) se concorrano solamente notari esercenti, si terra' conto, in particolar modo, dell'anzianita' d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avra' anche riguardo al risultato dell'esame di idoneita', ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinita' col notariato;
c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terra' sempre conto dei requisiti indicati alla lettera a) di questo articolo, con preferenza ai notati in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera b).
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), a parita' delle altre condizioni, dovra' accordarsi la preferenza al notaio che gia' esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.
4. Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potra' prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi posto messo a concorso.
Art. 12
1. Non puo' validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
2. Non puo' nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe gia' a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni.
Art. 13
1. La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sara' sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimera' in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmettera' quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 14
1. Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovra', nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale fara' la sua proposta, udito il pubblico ministero.
Art. 15
1. La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sara' fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.
Art. 16
1. I notari sono nominati a vita con decreto Reale.