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Sez. 2, Sentenza n. 2910 del 04/04/1997 (Rv. 503476 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Mandato a transigere la controversia - Potere di disporre - Estensione - Criteri- Interpretazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503476-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

Se la parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisce anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata - con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimità, se congruamente motivato - non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)