Sez. L, Sentenza n. 1904 del 22/03/1984 (Rv. 433978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OCCUPANTI LAVORATORI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO - SGRAVI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 1089/1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OCCUPANTI LAVORATORI NELLE ZONE DEL MEZZOGIORNO - SGRAVI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 1089/1968 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 nella parte in cui istituisce sgravi contributivi aggiuntivi in favore delle imprese industriali ed artigiane operanti nelle zone del Mezzogiorno d'Italia che concorrano all'incremento dell'occupazione mediante l'assunzione di nuovi lavoratori, opera non solo con riguardo alle imprese già in Esercizio alla data del 30 settembre 1968, ma anche con riguardo a quelle costituite o attivate successivamente che così ugualmente contribuiscono all'incremento suddetto. (Conf 6580/80, mass n 410380).*
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)