Sez. 1, Sentenza n. 1178 del 05/07/1968 Ud. (dep. 21/11/1968) Rv. 109508 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - CONCESSIONE DI ESTRADIZIONE AD ESECUZIONE DIFFERITA - CESSAZIONE DELLO STATO DI LATITANZA - ESCLUSIONE - EFFETTI IN RAPPORTO ALLE NOTIFICAZIONI ED ALLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - CONCESSIONE DI ESTRADIZIONE AD ESECUZIONE DIFFERITA - CESSAZIONE DELLO STATO DI LATITANZA - ESCLUSIONE - EFFETTI IN RAPPORTO ALLE NOTIFICAZIONI ED ALLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
L'eventuale concessione di estradizione del latitante fuggito all'estero, differita nella sua esecuzione ad espletamento del giudizio ed a soddisfatta giustizia presso lo stato estero, non realizzando la possibilita che l'imputato sia messo a disposizione dell'autorita giudiziaria italiana, non vale a far cessare lo stato di latitanza agli effetti delle notificazioni da compiersi ai sensi dell'art.173 cod. proc.pen. l'impossibilita dell'imputato a comparire in giudizio, inoltre, in quanto riferibile alla latitanza, non puo essere considerata quale legittimo impedimento ostativo alla dichiarazione di contumacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)