Sez. L, Sentenza n. 5011 del 01/09/1988 (Rv. 459816 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - OPERAI AGRICOLI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - OPERAI AGRICOLI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di indennità giornaliera di malattia in favore dei lavoratori agricoli, mentre occorre far riferimento (ex art. 1, terzo comma, legge n. 457 del 1972) alla disciplina dettata per gli operai dell'industria per stabilire limiti e modalità di erogazione di tale beneficio, invece la misura della stessa è determinata autonomamente (stante la prescrizione del secondo comma dell'art. 1 citato) in relazione alla retribuzione fissata annualmente con decreto ministeriale sulla base della contrattazione collettiva provinciale, senza che possa quindi farsi riferimento al criterio della retribuzione media percepita negli ultimi due anni quale previsto per gli operai dell'industria. (V 1105/81, mass n 411661; (V 5764/80, mass n 409599).*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)