Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 13/04/1995 (Rv. 491811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Impugnazione - Notifica a più parti presso un unico procuratore domiciliatario - Numero di copie pari a quello dei destinataria - Mancata consegna - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Condizione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. è legittimamente disposta quando, pur dovendo considerarsi giuridicamente inesistente la notifica dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore domiciliatario per mancata consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, l'impugnazione stessa sia stata ritualmente notificata ad almeno un'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)