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Sez. 1, Sentenza n. 4259 del 13/04/1995 (Rv. 491811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Impugnazione - Notifica a più parti presso un unico procuratore domiciliatario - Numero di copie pari a quello dei destinataria - Mancata consegna - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. è legittimamente disposta quando, pur dovendo considerarsi giuridicamente inesistente la notifica dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore domiciliatario per mancata consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, l'impugnazione stessa sia stata ritualmente notificata ad almeno un'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)