Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 08/05/1964 (Rv. 301560 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - IN GENERE - DEMANIO ACCIDENTALE - PASSAGGIO ALLA DEMANIALITA - MOMENTO DETERMINANTE - STATO FORMATIVO DELLA DEMANIALITA - SERVITU PREDIALE - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - PERSISTENZA.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - DEMANIALITA - IN GENERE - DEMANIO ACCIDENTALE - PASSAGGIO ALLA DEMANIALITA - MOMENTO DETERMINANTE - STATO FORMATIVO DELLA DEMANIALITA - SERVITU PREDIALE - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA - PERSISTENZA.*
In ordine ai beni del Demanio accidentale, la demanialita non si realizza, di regola, al momento del passaggio della proprieta dei beni stessi dal soggetto privato alla pa., bensi, in un momento successivo, attraverso la destinazione di tali beni ad un uso di pubblica utilita, conformemente agli scopi perseguiti dall' amministrazione a cui il bene medesimo appartiene. Tra questi due momenti si determina una fase intermedia di assestamento, durante la quale il bene trasferito alla pa non ha ancora acquistato la demanialita, di guisa che l'ente pubblico, che ne e divenuto titolare, puo validamente compiere su di esso Atti dispositivi, che sarebbero concettualmente inammissibili se si trattasse di un bene gia divenuto demaniale. Questa fase, denominata stato formativo della demanialita, trova la sua giustificazione nella necessita pratica di coesistenza tra il bene destinato a far parte del pubblico Demanio ed il complesso degli altri beni viciniori, rimasti di proprieta privata. Pertanto, nello stato formativo della demanialita, puo essere validamente costituita una servitu prediale a carico di un bene, che successivamente divenga demaniale, ed a favore di un fondo privatò e tale servitu continua a restare giuridicamente valida anche quando il fondo gravato abbia successivamente acquistato natura demaniale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)