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Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 07/05/2002 (Rv. 554219 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricorso per regolamento di competenza e ricorso condizionato per Cassazione - Proposizione contestuale - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554219-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La contestuale proposizione di un ricorso per regolamento di competenza e di un ricorso condizionato per cassazione, anche se in rapporto di subordinazione o condizionamento, trova ostacolo nell'inerenza di tali impugnazioni a procedimenti con finalità e sostanza profondamente diverse, con la conseguenza che, ove le censure siano attinenti esclusivamente alla competenza in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve considerarsi "tamquam non esset", mentre, ove le censure spiegate con il ricorso ordinario attengano (come nella specie) tanto al merito, quanto alla competenza, deve dirsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, considerato, ancora, che la diversità di rito dei relativi procedimenti (l'uno in camera di consiglio, l'altro con discussione all'udienza) non consente la riunione dell'istanza per regolamento di competenza con il ricorso ordinario, ancorché le due diverse impugnazioni abbiano ad oggetto lo stesso provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)