Sez. 2, Sentenza n. 9630 del 15/11/1994 (Rv. 488620 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Mezzi di prova esperiti in altro processo fra le stesse o altre parti - Valore di meri indizi.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il giudice può attingere elementi di giudizio dalle risultanze dei mezzi di prova esperiti in altro processo svoltosi tra le stesse o altre parti, a tali prove può però attribuirsi valore di meri indizi che non possono assurgere a fonti determinanti per l'accertamento del fatto controverso, in mancanza di un adeguato raffronto critico con le altre risultanze del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)