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Sez. 2, Sentenza n. 841 del 13/05/1966 Ud. (dep. 25/02/1967) Rv. 103540 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - COSE ESISTENTI NEGLI AUTOMEZZI - COSE COHAERENTES E PERTINENZE - SOTTRAZIONE DELLA BENZINA ESISTENTE NEL SERBATOIO DELL'AUTO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1966-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103540-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - COSE ESISTENTI NEGLI AUTOMEZZI - COSE COHAERENTES E PERTINENZE - SOTTRAZIONE DELLA BENZINA ESISTENTE NEL SERBATOIO DELL'AUTO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*

Nel furto commesso su cose esistenti negli automezzi, le res cohaerents, cioe quelle cose che fanno parte integrante dell'automezzo, e le pertinenze, cioe quelle cose che sono destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dello stesso autoveicolo (art 817 comma primo cod civ), soggiacciono alla stessa disciplina della cosa principale, sicche e applicabile l'aggravante di cui all'art 625 n 7 cod pen. la benzina, che per sua intrinseca destinazione costituisce parte integrante dell'automezzo, deve essere considerata, al pari di questo, esposta alla pubblica fedè percio il furto di carburante esistente nel serbatoio dell'auto e aggravato ai sensi della disposizione citata. (Conf, nell'ipotesi di specie, 100223, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)