Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 ottobre 1982, cause riunite 13/82, 14/82, 15/82, 16/82, 17/82, 18/82, 19/82, 20/82, 21/82, 22/82, 23/82, 24/82, 25/82, 26/82, 27/82 e 28/82
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti da 13 a 28/82,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel (Corte d'appello) di Rennes, nelle cause dinanzi ad essa pendenti fra
José Arantzamendi-Osa, residente in Ondarroa, Spagna, E altri
e
Procuratore della repubblica e Procuratore generale,
domande dirette ad ottenere una pronunzia sulla validità dei regolamenti del Consiglio che stabiliscono provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola,
LA CORTE (Prima sezione),
composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: F. Capotorti
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la presente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Svariate sentenze emanate dal Tribunal de grande instance di Lorient e da quello di Quimper avevano condannato il sig. Arantzamendi-Osa e altri pescatori spagnoli per infrazione alla legge sulla pesca. Essi erano stati sorpresi ad esercitare la pesca nella zona economica francese, compresa tra 12 e 200 miglia dalla costa, senza essere muniti della licenza di pesca a norma dei regolamenti comunitari in vigore per i pescherecci che battono bandiera spagnola.
Interposto appello dinanzi alla Corte di appello di Rennes, gli imputati contestavano la validità dei regolamenti comunitari suddetti alla luce di impegni internazionali preesistenti.
Con una serie di sentenze emesse il 3 dicembre 1981, la Corte d'appello di Rennes ha sospeso i giudizi fino alla pronunzia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia, «sulla validità, alla luce degli impegni internazionali precedenti, ed eventualmente sulla opponibilità ai cittadini spagnoli, dei regolamenti del Consiglio delle Comunità che fissano determinati provvedimenti provvisori di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi che battono bandiera spagnola, in quanto detti regolamenti hanno subordinato a determinate condizioni l'esercizio della pesca da parte dei cittadini spagnoli nella zona economica francese istituita con il decreto 77-130 dell'11 febbraio 1977».
punto 2
Le disposizioni dei regolamenti e degli accordi di cui trattasi nelle presenti controversie si possono così riassumere:
a) Ai sensi della risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU 1981, C 105, pag. 1), gli Stati membri della Comunità hanno esteso, dal 1o gennaio 1977, le rispettive zone di pesca a 200 miglia al largo delle loro coste che si affacciano sul Mare del Nord e sull'Atlantico settentrionale.
Così, per la Francia, il decreto 11 febbraio 1977, n. 77-130, adottato in applicazione della legge 16 luglio 1976, n. 76-655, istituisce una zona economica al largo delle coste del territorio della Repubblica francese che si affacciano sul Mare del Nord, sulla Manica e sull'Atlantico, dalla frontiera franco-belga alla frontiera franco-spagnola, dal limite esterno delle acque territoriali fino a 188 miglia marine.
L'art. 2 del suddetto decreto recita:
«Con riserva delle norme del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e delle disposizioni adottate per la sua attuazione, la pesca, in conformità alla legge 1o marzo 1888, in seguito emendata, è vietata ai pescherecci stranieri nella zona economica suddetta.
Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, possono essere rilasciate autorizzazioni di pesca a taluni pescherecci stranieri alle condizioni stabilite dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, dagli accordi internazionali e dal diritto nazionale francese».
L'art. 3 fissa le sanzioni comminabili.
b) Dopo l'estensione delle zone di pesca degli Stati membri a 200 miglia, lo sfruttamento delle risorse ittiche in tali zone da parte dei pescherecci appartenenti a paesi terzi è disciplinata da provvedimenti comunitari per ciascuno dei paesi interessati. In attesa della conclusione di accordi-quadro sulla pesca fra la Comunità e i suddetti paesi terzi, tali provvedimenti sono stati inizialmente adottati in forma provvisoria.
Tenendo presente la data in cui i fatti hanno avuto luogo in ognuna delle presenti cause, il regime comunitario applicabile risulta:
nella causa 23/82 (data dei fatti: 14 gennaio 1980) dal regolamento del Consiglio 12 giugno 1979, n. 1177, che dispone, per il 1979, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna (GU L 151, pag. 1); la validità delle licenze di pesca rilasciate in base a tale regolamento è stata prorogata fino al 31 gennaio 1980 dal regolamento 18 dicembre 1979, n. 2897 (GUL 362, pag. 2);
nelle cause 14/82 (data dei fatti: 4 aprile 1980), 15/82 (data dei fatti: 17 aprile 1980), 18/82 (data dei fatti: 3 giugno 1980), 19/82 (data dei fatti: 6 maggio 1980), 20/82 (data dei fatti: 15 marzo 1980), 21/82 (data dei fatti: 30 maggio 1980), 25, 26 e 27/82 (data dei fatti: 17 maggio 1980), dal regolamento del Consiglio 3 marzo 1980, n. 541, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna (GU L 60, pag- 1);
nelle cause 16 e 24/82 (data dei fatti: 5 gennaio 1981), 17/82 (data dei fatti: 16 agosto 1980) e 22/82 (data dei fatti: 2 agosto 1980) dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1980, n. 1719, che dispone, per il 1980, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna (GU L 168, pag. 27); per quanto concerne le cause 16 e 24/82, la validità delle licenze rilasciate in base a tale regolamento è stata prorogata fino al 31 gennaio 1981 dal regolamento 17 dicembre 1980, n. 3305 (GU L 344, pag. 33).
Tutti i succitati regolamenti stabiliscono che l'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità; le catture autorizzate per il periodo considerato ed il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera spagnola sono fissati in allegato. Inoltre, i regolamenti impongono un certo numero di obblighi precisi ai detentori delle licenze.
Per il periodo 1o febbraio — 4 marzo 1981, durante il quale si sono verificati i fatti di cui alle cause 13/82 (il 2 febbraio 1981) e 28/82 (il 14 febbraio 1981), non è stato emanato alcun regolamento comunitario che contemplasse il rilascio di licenze alle navi spagnole.
e) L'accordo quadro sulla pesca concluso fra la CEE e la Spagna è stato siglato il 23 settembre 1978 e sottoscritto il 15 aprile 1980. L'accordo è stato approvato a nome della Comunità dal regolamento del Consiglio 25 novembre 1980, n. 3062, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Governo della Spagna (GU L 322, pag. 3). Espletata la procedura di ratifica in Spagna, l'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 1981 (GU 1981, L 204, pag. 34).
Ai sensi dell'art. 12, l'Accordo, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma, vale a dire dal 15 aprile 1980.
Gli artt. 1, nn. 1, 2, 3 e 4, dell'accordo recitano:
«Articolo 1
1. Il presente accordo è inteso a stabilire i principi e le regole che disciplineranno l'insieme delle condizioni dell'esercizio dalla pesca da parte dei pescherecci di ciascuna delle parti nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione dell'altra parte.
...
Articolo 2
Ciascuna delle parti concede ai pescherecci dell'altra parte l'accesso alla zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione alle condizioni previste dagli articoli che seguono.
Articolo 3
1. Ciascuna delle parti determina ogni anno per la zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari da circostanze imprevedibili e tenuto conto della necessità di garantire una gestione razionale delle risorse biologiche:
a) il volume totale delle catture autorizzate per particolari popolazioni ittiche o gruppi di popolazioni, tenuto conto dei più sicuri dati scientifici di cui dispone, dell'interdipendenza delle popolazioni, dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti e di tutti gli altri fattori pertinenti;
b) previe appropriate mutue consultazioni, il volume delle catture concesse ai pescherecci dell'altra parte e le zone in cui tali catture possono essere effettuate. Entrambe le parti si fissano come obiettivo di realizzare un soddisfacente equilibrio delle possibilità di pesca di ciascuna di esse nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell'altra parte.
Nella determinazione delle suddette possibilità, ciascuna delle parti tiene conto:
i) dell'opportunità di preservare le caratteristiche tradizionali delle attività di pesca nelle zone litoranee frontaliere;
ii) della necessità di ridurre al minimo le difficoltà che potrebbe incontrare quella fra le due parti le cui possibilità di pesca risultassero diminuite dalla realizzazione dell'equilibrio summenzionato;
¡ii) di qualsiasi altro fattore pertinente.
2. Ciascuna delle parti potrà adottare qualsiasi altra misura intesa a garantire la conservazione e la gestione razionale delle risorse nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione. Le misure così adottate a seguito della fissazione annuale delle possibilità di pesca dell'altra parte non dovranno compromettere l'effettivo esercizio della pesca.
Articolo 4
Ciascuna parte può decidere che l'esercizio di attività di pesca nella zona soggetta alla propria giurisdizione da parte dei pescherecci dell'altra parte sia subordinato alla concessione di licenze.
Le competenti autorità di ciascuna parte notificano all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e le altre caratteristiche pertinenti dei pescherecci per i quali è richiesta l'autorizzazione di pescare nella zona di pesca dell'altra parte. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi natante destinato ad aiutare o ad assistere un peschereccio nella esecuzione di operazioni in diretto rapporto con l'attività di pesca del peschereccio. L'altra parte rilascerà licenze corrispondenti alle possibilità di pesca concesse conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
d) I precedenti impegni internazionali, fatti valere dagli imputati nelle cause principali dinanzi al giudice nazionale, riguardano in particolare gli accordi seguenti di cui sono parti la Francia e la Spagna:
la Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, 581, n. 8432) e l'Accordo francospagnolo 20 marzo 1967, concluso in esecuzione dell'art. 9, n. 2, della Convenzione di Londra, concernente gli accordi di vicinato; e
la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche di alto mare (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, 559, n. 8164).
punto 3
Le sentenze di rinvio della Corte d'appello di Rennes del 3 dicembre 1981 sono state registrate in cancelleria il. 14 gennaio 1982.
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli Esteri, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Moyra Sims, amministratore presso lo stesso Servizio, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo Servizio giuridico, in qualità di agente.
Con ordinanza 20 gennaio 1982, la Corte ha deciso di riunire le cause 13-28/82 ai fini della fase orale e della sentenza.
Con ordinanza 29 giugno 1982, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di assegnare le cause riunite alla Prima Sezione.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Il Governo francese fa rilevare che le cause 14-27/82 presentano le stesse caratteristiche di quelle su cui la Corte si è pronunziata con sentenza 8 dicembre 1981 (Crujeiras Tome e Yurrita, cause 180 e 266/80, Race. pag. 2997), nella quale la Corte ha precisato che «il regime provvisorio, adottato dalla Comunità in forza delle proprie norme, rientra nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra la Comunità e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione ed all'estensione della zona di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto di tali provvedimenti», e che «tali rapporti si sono sostituiti al regime precedentemente in vigore per queste zone» (punto 18). Il Governo francese invita la Corte a confermare puramente e semplicemente tale giurisprudenza e, di conseguenza, a constatare, per quanto riguarda le cause 14-27/82, che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti di cui è causa, le cui norme si applicano ai cittadini spagnoli.
paragrafo 2
Per quanto riguarda le cause 13 e 28/82, i cui fatti si sono svolti in un periodo per il quale nessun regolamento prevedeva il rilascio di licenze ai pescatori spagnoli, il Governo francese precisa che il regolamento del Consiglio 17 febbraio 1981, n. 554 (GU L 57, pag. 1), constata, nel quinto considerando, che l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri «è stato autorizzato per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981, in virtù del regolamento (CEE) n. 3305/80», ma che «tali attività sono interrotte dal 1° febbraio 1981». Tali attività potevano quindi riprendere legittimamente solo all'entrata in vigore del precitato regolamento n. 554/81, vale a dire il 4 marzo 1981.
paragrafo 3
Al riguardo, il Governo francese si richiama d'altro canto alle osservazioni da esso presentate nella causa 137/81 in cui era sollevato lo stesso problema. Il Consiglio delle Comunità europee precisa innanzitutto che i fatti litigiosi nelle presenti cause si sono svolti fra il 14 gennaio 1980 e il 14 febbraio 1981, ossia nel corso di un periodo iniziato poco prima della firma dell'accordo sulla pesca fra la CEE e la Spagna e conclusosi durante la sua applicazione provvisoria.
paragrafo 4
Il Consiglio, come già da esso precisato, non ritiene che i pescatori spagnoli possano far valere preesistenti impegni internazionali contro l'applicazione dei regolamenti comunitari di cui trattasi. Infatti, a suo parere, la collaborazione stretta delle autorità spagnole con la Comunità durante il periodo di negoziazione dell'accordo ha dimostrato l'accettazione tacita, mentre il fatto della sottoscrizione dimostra l'accettazione espressa di nuovi rapporti reciproci fra la Comunità e la Spagna nel settore delle pesca. Per quanto concerne le cause 14-27/82, il Consiglio suggerisce di conseguenza di seguire la soluzione di cui alla summenzionata sentenza 8 dicembre 1981.
paragrafo 5
Per quanto concerne il periodo 1o febbraio - 3 marzo 1981, in cui si collocano i fatti delle cause 13 e 28/82, il Consiglio, riferendosi alle sue osservazioni in causa 137/81, sostiene che nessuna possibilità di concedere licenze ai pescatori spagnoli è stata disposta dai regolamenti comunitari essendo allora interrotti i rapporti fra la Comunità e la Spagna in materia di pesca. Tale interruzione non ha tuttavia comportato la libertà di pesca, in quanto la legge francese vieta espressamente la pesca nelle acque territoriali e nella zona economica salvo autorizzazione accordata nell'ambito comunitario.
paragrafo 6
A seguito di un disaccordo fra la Comunità e la Spagna sul numero delle licenze e sull'ampiezza delle quote, la fissazione del regime per il 1981 non ha infatti potuto aver luogo né nel dicembre 1980, né nel gennaio 1981. Al riguardo, il Consiglio si richiama ad una nota verbale della Commissione del 23 dicembre 1980, indirizzata alla Delegazione spagnola presso le Comunità, in cui la Commissione ha sottolineato la necessità di concludere le consultazioni reciproche con la tempestività necessaria a consentire l'adozione di un regolamento che rendesse operativi i risultati di queste anteriormente al 1o febbraio 1981, onde evitare un'interruzione delle attività di pesca delle navi spagnole nella zona di pesca della Comunità. Essendosi finalmente ultimate le consultazioni il 17 febbraio 1981, il regolamento n. 554/81 è stato adottato subito dopo.
paragrafo 7
La Commissione delle Comunità europee propone anch'essa che la Corte decida le cause 14-27/82 in analogia alla precitata sentenza 8 dicembre 1981 nelle cause 180 e 266/80.
paragrafo 8
Essa ritiene inoltre che tale soluzione — fondata sulla sostituzione del regime transitorio risultante dai nuovi rapporti fra la Spagna e la Comunità al regime precedentemente in vigore nelle zone di pesca onde tener conto dell'evoluzione del diritto internazionale — possa valere, puramente e semplicemente, anche nelle cause 13 e 28/82. La sostituzione, constatata dalla Corte, del regime nuovo a quello precedente legittima anche, a suo parere, la sospensione dell'attività di pesca per le navi spagnole fra il 1° febbraio e il 3 marzo 1981 nella zona di pesca della Comunità.
paragrafo 9
Infatti, i nuovi rapporti fra la Comunità e la Spagna si sono concretizzati nell'elaborazione e nell'applicazione di un accordo quadro sulla pesca e, in conformità dei principi del più recente diritto marittimo, essi comportano, in particolare, il riconoscimento reciproco della competenza di ognuna delle parti ad adottare provvedimenti di protezione delle risorse nella zona esclusiva di pesca che si estende fino a 200 miglia. La necessità di una licenza per i pescatori spagnoli o la sospensione della loro attività di pesca costituiscono pertanto modalità di esercizio della competenza generale della Comunità nella sua zona esclusiva di pesca. Sotto tale profilo, la Commissione precisa ancora che nessuna disposizione del progetto di convenzione elaborato dalla terza conferenza sul diritto marittimo e che costituisce espressione del nuovo diritto consuetudinario, dispone il mantenimento o il riconoscimento di diritti storici o pratiche tradizionali di pesca da parte dei cittadini degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva.
paragrafo 10
Alla luce dell'accordo quadro concluso fra la Comunità e la Spagna e applicato provvisoriamente dal 15 aprile 1980, la Commissione ritiene che la Comunità avesse il diritto di sospendere le attività di pesca delle navi spagnole in mancanza di assenso delle autorità spagnole alle condizioni proposte. Con note verbali del 23 dicembre 1980 e del 30 gennaio 1981, essa ha attirato l'attenzione della delegazione spagnola sulla necessità di concludere in tempo utile le consultazioni sul regime di pesca per il 1981 e, a seguito della sospensione delle consultazioni da parte della delegazione spagnola, essa ha inoltre informato quest'ultima dell'interruzione delle attività di pesca per le navi spagnole dal 31 gennaio 1981 in poi. La responsabilità della sospensione delle consultazioni e, pertanto, del rilascio di licenze spetta quindi alla Spagna.
paragrafo 11
Infine, tenuto conto delle competenze della Comunità per l'adozione di provvedimenti di conservazione delle risorse su tutta la fascia marittima soggetta alla giurisdizione degli Stati membri, sono opponibili ai cittadini spagnoli non solo i regolamenti comunitari di cui trattasi nelle presenti cause, ma altresì il divieto di qualunque attività di pesca durante il periodo 1° febbraio — 3 marzo 1981.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 16 settembre 1982, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Bernard Botte, addetto al ministero degli esteri, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 3 dicembre 1981, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio seguente, la Corte d'appello di Rennes ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità, alla luce di impegni internazionali precedenti, e, in caso affermativo, all'opponibilità ai cittadini spagnoli dei regolamenti comunitari che stabiliscono taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola, in quanto detti regolamenti hanno subordinato a determinate condizioni l'esercizio della pesca da parte dei cittadini spagnoli nella zona economica istituita col decreto francese 11 febbraio 1977, n. 77-130 (Journal Officiel de la République française del 12 febbraio 1977, pag. 864).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali a carico di taluni comandanti di pescherecci immatricolati in Spagna, condannati al pagamento di ammende dal Tribunal de grande instance di Lorient e da quello di Quimper per essere stati sorpresi ad esercitare la pesca entro la zona economica francese senza essere muniti di licenza di pesca.
punto 3
Gli imputati nelle cause principali sono stati sorpresi a pescare nella zona compresa fra le 12 e le 200 miglia marine dalle linee di base, in date diverse durante il periodo 14 gennaio 1980 - 14 febbraio 1981.
punto 4
I Tribunali di Lorient e di Quimper hanno condannato gli imputati, in considerazione del fatto che essi non erano stati in grado di esibire la licenza richiesta dai regolamenti comunitari e che, stando così le cose, l'esercizio della pesca da parte loro costituiva un reato contemplato e sanzionato dalla legge penale francese.
punto 5
Dinanzi alla Corte d'appello, gli imputati hanno contestato la validità dei regolamenti comunitari che subordinano l'esercizio della pesca, da parte delle navi battenti bandiera spagnola, al possesso di una licenza sostenendo che i loro diritti di pesca erano riconosciuti da accordi internazionali precedentemente stipulati fra la Francia e la Spagna.
punto 6
Per l'anno 1980, il Consiglio ha innanzitutto prorogato, fino al 31 gennaio 1980, la validità delle licenze di pesca rilasciate in applicazione del regolamento 12 giugno 1979, n. 1177, che dispone, per il 1979, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna (GU L 151, pag. 1); tale proroga risulta dal regolamento 18 dicembre 1979, n. 2897 (GU L 326, pag. 2). Nuovi provvedimenti provvisori di conservazione e di gestione da applicare alle navi spagnole sono stati disposti, per l'anno 1980, dai regolamenti del Consiglio 3 marzo e 30 giugno 1980, nn. 541 e 1719 rispettivamente (GU L 60, pag. 1, e GU L 168, pag. 27).
punto 7
Per l'anno 1981, il Consiglio ha innanzitutto prorogato la validità delle licenze di pesca per le navi spagnole rilasciate in applicazione del regolamento n. 1719/80 fino al 31 gennaio 1981; tale proroga risulta dal regolamento 17 dicembre 1980, n. 3305 (GU L 344, pag. 33). Il regolamento 27 febbraio 1981, n. 554 (GU L 57, pag. 1), stabilisce nuovi provvedimenti provvisori di conservazione e di gestione da applicare alle navi spagnole per il periodo fino al 31 maggio 1981; tale regolamento è entrato in vigore il 4 marzo 1981.
punto 8
I regolamenti summenzionati fanno parte di una serie di regolamenti del Consiglio che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo 15 aprile 1980 sulla pesca fra la Comunità economica europea e il Governo della Spagna (GU C 263, pag. 1), hanno stabilito norme provvisorie disposte per periodi di breve durata, che hanno assoggettato i pescatori spagnoli a quote di cattura.
punto 9
La Corte ha già constatato, nella sentenza 8 dicembre 1981 (cause 180 e 266/80, Crujeiras Tome e Yurrita, Race. pag. 2997) che tale regime provvisorio adottato dalla Comunità rientra nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra quest'ultima e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione ed all'estensione delle zone di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto di tali provvedimenti e che tali rapporti si sono sostituiti al regime precedentemente in vigore per queste zone, onde tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della pesca d'altura nonché della necessità, sempre più urgente, della conservazione delle risorse biologiche del mare.
punto 10
Ne consegue che le disposizioni dei regolamenti di cui è causa rientravano nell'ambito dell'attuazione progressiva di nuovi rapporti tra la Comunità e la Spagna nel campo della pesca marittima, che si sono sostituiti al regime di pesca d'altura precedentemente in vigore. Di conseguenza, i pescatori spagnoli non possono richiamarsi ai preesistenti impegni internazionali tra la Francia e la Spagna per opporsi all'applicazione dei regolamenti provvisori adottati dalla Comunità, in caso di incompatibilità tra le due categorie di norme.
punto 11
L'esame della questione sottoposta non rivela quindi alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti n. 1177/79, n. 2897/79, n. 541/80, n. 1719/80, n. 3305/80 e n. 554/81. Le norme di questi regolamenti sono opponibili ai cittadini spagnoli.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 12
Le spese sostenute dal Governo francese nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Rennes, con sentenza 3 dicembre 1981, dichiara:
L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti del Consiglio 12 giugno 1979, n. 1177 (GU L 151, pag. 1), 18 dicembre 1979, n. 2897 (GU L 326, pag. 2), 3 marzo 1980, n. 541 (GU L 60, pag. 1), 30 giugno 1980, n. 1719 (GU L 168, pag. 27), 17 dicembre 1980, n. 3305 (GU L 344, pag. 33) e 27 febbraio 1981, n. 554 (GU L 57, pag. 1). Le norme di questi regolamenti sono opponibili ai cittadini spagnoli.
Firme
O'Keeffe
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 ottobre 1982.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Prima Sezione
A. O'Keeffe