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Sez. 5, Sentenza n. 5944 del 19/12/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233846 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE | Diffamazione a "formazione progressiva" - Termine per proporre querela - Momento in cui il messaggio denigratorio risulti intellegibile - Fattispecie in tema di campagna stampa denigratoria.
Stato
decisa il 2005-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233846-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE

In presenza di una diffamazione "a formazione progressiva", il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, valutate autonomamente, potrebbero risultare neutre. Ne consegue che, qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)