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Sez. 3, Sentenza n. 2132 del 29/08/1967 (Rv. 329263 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329263-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Nel sistema dell'art. 2697 cod.civ., informato al principio della eguaglianza delle parti, ognuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore. L'attore deve pertanto dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano, secondo il diritto, la sua pretesa, mentre incombe al convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti a base della domanda ovvero la modificazione o la Estinzione del diritto preteso dall'attore, dimostrare i fatti su cui si basa la sua eccezione. Ne consegue che l'Onere probatorio del convenuto sorge in concreto solo quando l'attore abbia fornito la prova dei fatti posti a base della sua domanda. (Cfr. 320328, 320631). Conforme alle sentenze n.2018-67, massima n.329068, n.2905-66, massima n.325495 bis, n.2030-66, massima n.323965.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)