Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 11/10/1971 (Rv. 354067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'INTERA DECISIONE - SPECIFICAZIONE RIGOROSA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art 38 del RD 8 luglio 1937, n 1516, nella parte in cui dichiara che l: ufficio che non intende accettare la decisione della commissione distrettuale puo impugnarla davanti alla commissione principale, dando al contribuente, nei termini all: uopo previsti, comunicazione dell: appello e dei motivi su cui esso si fonda, va interpretata, quanto a quest: ultima proposizione, con riferimento alla norma di cui all: art 342 cod proc civ ed alla considerazione correlativa che una rigorosa specificazione dei motivi non e necessaria, data la natura illimitata propria dell'appello, quando il contenuto dell'atto rivela chiaramente la volonta della parte di investire la sentenza nella sua interezza. La specificazione dei motivi deve, pertanto, essere intesa non come una minuziosa e formalistica elencazione delle singole censure, ma come un mezzo per delimitare, senza possibilita di equivoci, l'ambito del riesame della controversia richiesto al giudice dell'impugnazione. (nella specie sono state ritenute specificamente formulate le censure con cui l'ufficio aveva lamentato la mancata giustificazione della riduzione apportata dalla commissione distrettuale al valore da esso accertato e l'eccessivita della stessa riduzione rispetto ai valori di mercato del bene oggetto del trasferimento). (V 1659'70, mass n 347597; 2580'68, mass n 335049).*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)