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Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Classificazione dei compensi

1. I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'.

2. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2 Onorari fissi e variabili

1. La misura degli onorari fissi e di quelli variabili e' stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

3. Se l'autorita' giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3 Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

1. Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4 Onorari commisurati al tempo

1. Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

2. La vacazione e' di due ore. L'onorario per la prima vacazione e' di L. 10.000 e per ciascuna delle successive e' di L. 5.000.

3. L'onorario per la vacazione puo' essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni e' fissato un termine non superiore a cinque giorni; puo' essere aumentato fino alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici giorni.

4. L'onorario per la vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora e un quarto e' dovuto interamente.

5. Il giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

6. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato e' tenuto, sotto la sua personale responsabilita', a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.12

Art. 5 Aumento degli onorari

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6 Incarichi collegiali

1. Quando l'incarico e' stato commesso collegialmente a piu' periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7 Spese

1. I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

2. Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8 Durata dell'incarico

1. Qualora l'attivita' demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni e' fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine egli onorari sono ridotti di un quarto.

2. Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9 Indennita'

1. Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. E' fatta salva la maggiore indennita' eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorita' giudiziaria e documentate.

Art. 10 Adeguamento periodico degli onorari

1. Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11 Liquidazione dei compensi ed opposizione

1. La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore e' fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

2. La liquidazione e' comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

3. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore e' altresi' trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale e' posto il pagamento.

5. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

6. il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo' con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

7. Il tribunale o la corte puo' chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12 Determinazione provvisoria degli onorari

1. Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'articolo 4.

Art. 14 Onere finanziario

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO