Sez. U, Sentenza n. 1991 del 11/02/2003 (Rv. 560378 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Illecito disciplinare - Individuazione delle condotte rilevanti sul piano deontologico - Competente organo disciplinare - Spettanza - Fattispecie di appropriazione, da parte di avvocato svolgente l'incarico di commissario liquidatore, delle somme possedute in ragione della funzione esercitata mediante autoliquidazione dei compensi.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per l'avvocato che svolge funzioni di commissario liquidatore, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di non appropriarsi, a titolo di acconto, procedendo ad una autoliquidazione dei compensi, delle somme possedute in virtù della funzione affidatagli, apprezzando e valutando le circostanze addotte dal professionista a propria giustificazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)