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Sez. U, Sentenza n. 1991 del 11/02/2003 (Rv. 560378 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Illecito disciplinare - Individuazione delle condotte rilevanti sul piano deontologico - Competente organo disciplinare - Spettanza - Fattispecie di appropriazione, da parte di avvocato svolgente l'incarico di commissario liquidatore, delle somme possedute in ragione della funzione esercitata mediante autoliquidazione dei compensi.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560378-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussiste, per l'avvocato che svolge funzioni di commissario liquidatore, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di non appropriarsi, a titolo di acconto, procedendo ad una autoliquidazione dei compensi, delle somme possedute in virtù della funzione affidatagli, apprezzando e valutando le circostanze addotte dal professionista a propria giustificazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)