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Sez. 3, Sentenza n. 1525 del 22/05/1974 (Rv. 369660 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE - NORMATIVA DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - COMPETENZA INDEROGABILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369660-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE - NORMATIVA DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - COMPETENZA INDEROGABILE - ESCLUSIONE.*

Gli artt 95 e 325 del tu 3 marzo 1934 n 383 (legge comunale e provinciale) indicano un luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle province e dei comuni diverso da quello designato dall'art 118 2 cod civ, ma non contengono una disposizione di carattere processuale che stabilisca una Competenza territoriale inderogabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 95, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)