Sez. 1, Sentenza n. 4486 del 27/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208420 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Giudice della revoca - Preclusione derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento di custodia cautelare - Esclusione - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca (o sull'appello) dell'ordinanza che la rigetta non incontra alcuna preclusione nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dall'art. 309, comma primo e 311, comma secondo, cod. proc. pen.: il che non significa che il giudice possa replicare a tempo indeterminato (sollecitato da una più o meno lunga serie di richieste di revoca) l'esame di quegli stessi atti vagliati in precedenza e, in particolare, al momento dell'emissione del provvedimento cautelare (con ciò sottraendo al giudice del riesame la sua naturale funzione e confondendo l'ambito della revoca con quello del riesame). Questo effetto parzialmente preclusivo è, invero, connaturato allo stesso sistema di impugnazioni che, per sua natura, è diretto in modo specifico ad ottenere da un giudice collegiale sopraordinato un controllo sulle condizioni di legittimità e di merito della disposta misura; per cui, qualora questo controllo sia stato effettuato, le relative pronunzie non possono non spiegare un'efficacia preclusiva allo stato degli atti, in ordine alle questioni trattate, per evidenti ragioni di economia processuale, che giustificano l'estensione analogica ai procedimenti "de libertate" del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., sia pure in termini più modesti, perché tale preclusione non copre anche le questioni deducibili, ma solo quelle dedotte, sia in forma esplicita, sia in forma implicita, intendendosi per queste ultime le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle dedotte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)