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Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 21/10/1971 (Rv. 354236 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354236-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. All'infuori di detta ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (V 2822'68, mass n 335485).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)