Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 21/10/1971 (Rv. 354236 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. All'infuori di detta ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte, quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (V 2822'68, mass n 335485).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)