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Sez. 2, Sentenza n. 16733 del 13/04/2010 Ud. (dep. 03/05/2010) Rv. 247037 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Nozione di danno - Coartazione a rinunciare ad un'azione giudiziaria - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di rapporto di lavoro.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247037-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)