Sez. 1, Sentenza n. 1575 del 28/05/1973 (Rv. 364399 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO OD A PROPORRE IMPUGNAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO OD A PROPORRE IMPUGNAZIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'atto tendente a contrastare una domanda proposta nei confronti di un ente pubblico od a proporre gravami nel giudizio in cui esso sia stato convenuto attiene all'ordinaria amministrazione, in quanto diretto alla conservazione del patrimonio dell' ente medesimo. Pertanto, esso non abbisogna ne di autorizzazione (nella specie, del consiglio di amministrazione al Presidente) ne di approvazione tutoria. (V 1188/68, mass n 332681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)