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Sez. 3, Sentenza n. 963 del 25/03/1969 (Rv. 339390 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA EFFETTUATA AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339390-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE - PRONUNCIA DI MERITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA EFFETTUATA AI SOLI FINI DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

La qualificazione giuridica dell'Azione proposta costituisce pronunzia di merito nel solo caso in cui il riconoscimento di un rapporto giuridico costituisca contemporaneamente il presupposto della Competenza e la condizione per l'Esercizio dell'Azione, in modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso, la domanda debba essere rigettata soltanto in tal caso, infatti, la pronunzia sulla qualificazione non rappresenta una mera declinatoria della Competenza, ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda di merito. Nel caso, invece, in cui la qualificazione giuridica dell'Azione venga fatta ai soli fini della Determinazione della Competenza, essa non costituisce una pronunzia di merito, e non puo acquistare efficacia di giudicato sul merito stesso, essendo stata la questione relativa delibata incidenter tantum, al limitato fine della pronunzia sulla Competenza, sola suscettibile, percio, di passare in giudicato. (V.951-69, massima n.339372 1089-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)