Sez. 3, Sentenza n. 8970 del 10/09/1998 (Rv. 518763 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno patrimoniale diretto subito dagli eredi di persona deceduta per l'altrui atto illecito - Liquidazione - In via equitativa - Indicazione dei criteri utilizzati nella definizione del reddito del defunto da porre a base del calcolo - Obbligo del giudice.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Nel liquidare il danno patrimoniale subito dagli eredi di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, danno pari alla perdita della quota di reddito che il defunto destinava stabilmente alla propria famiglia, il giudice di merito - quand'anche intenda liquidare tale danno in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ. - ha l'onere di indicare in base a quali criteri e secondo quali calcoli è pervenuto a determinare il reddito da porre a base del calcolo liquidatorio (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito il quale, dopo avere accertato l'esistenza del danno, lo aveva liquidato con la formula "appare equo fissare il presunto reddito in lire 25.000.000", senza indicare come avesse determinato tale cifra).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)