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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 250 del 1992

Decisione
decisa il 1992-05-20, depositata il 1992-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:250
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 18381

  • Agricoltura
  • Olivicoltura
  • Divieto di abbattere piante di olivo
  • Inottemperanza
  • Sanzione amministrativa
  • Misura
  • Criteri di determinazione
  • Riferimento al valore delle piante abbattute stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura
  • Conseguente individuazione della sanzione da parte DI un organo amministrativo periferico
  • Prospettata violazione del principio di legalità della pena
  • Esclusione
  • Non riferibilità del suddetto principio alle sanzioni amministrative
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già affermato, il principio della riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non è riferibile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno, sì che sotto tale profilo non è censurabile l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475, il quale prevede per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo una sanzione pecuniaria (di natura amministrativa) il cui importo, pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena attività, sarebbe rimesso alle determinazioni di un organo periferico dello Stato (recte della Regione) svincolato da qualsivoglia criterio prefissato. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475). - Sulla non applicabilità del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. alle sanzioni amministrative v. S. n. 447/1988.

Norme impugnate

  • art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

Parametri

Massima n. 18382

  • Agricoltura
  • Olivicoltura
  • Divieto di abbattere piante di olivo
  • Inottemperanza
  • Sanzione amministrativa
  • Misura
  • Criteri di determinazione
  • Riferimento al valore delle piante abbattute stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura
  • Conseguente individuazione della sanzione da parte DI un organo amministrativo periferico
  • Asserito contrasto, ove si riconosca alla sanzione prevista natura risarcitoria, con la riserva di legge riguardo alla imposizione di prestazioni patrimoniali
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già affermato relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, affinché sia rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., è sufficiente che la prestazione abbia "base" in una legge che stabilisca criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione, e che la legge stessa determini direttamente l'oggetto della prestazione. Tali requisiti, applicabili anche alle sanzioni amministrative, ricorrono nel caso di specie, dal momento che l'impugnato art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475, nello stabilire la sanzione amministrativa per l'elusione del divieto di abbattimento delle piante d'olivo, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo e quindi ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato in modo da modulare l'entità della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475). - S. nn. 4/1957, 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 34/1986, 167/1986, 290/1987 e 127/1988.

Norme impugnate

  • art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

Parametri

Massima n. 18383

  • Agricoltura
  • Olivicoltura
  • Divieto di abbattere piante di olivo
  • Inottemperanza
  • Sanzione amministrativa
  • Misura
  • Criteri di determinazione
  • Riferimento al valore delle piante abbattute stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura
  • Prospettata disparità di trattamento sanzionatorio per essere l'entità della pena pecuniaria determinata in un circoscritto ambito territoriale
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il fatto che l'entità della pena pecuniaria per l'illegittimo abbattimento delle piante d'olivo, venga ad essere determinata in un circoscritto ambito territoriale, essendo commisurata al valore delle piante abbattute stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, trova razionale giustificazione proprio in relazione al diverso valore economico dell'albero d'olivo e della sua produzione nelle varie zone del Paese. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475).

Norme impugnate

  • art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

Parametri

Massima n. 18385

  • Agricoltura
  • Olivicoltura
  • Divieto di abbattere piante di olivo
  • Inosservanza
  • Previsione di una sanzione amministrativa in misura fissa commisurata al valore delle piante abbattute
  • Impossibilità per il giudice, chiamato ad operare una riduzione della pena, di motivare il suo provvedimento essendo il meccanismo sanzionatorio rigidamente ancorato al valore delle piante
  • Conseguente denunciato contrasto con il principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall'art. 111 Cost. non è in contrasto la previsione, per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo, di una pena pecuniaria pari, in ogni caso, al decuplo del valore delle piante. Il giudice può infatti valutare, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la congruenza della "base" di determinazione della sanzione, ovverosia del valore del bene oggetto di tutela, senza che ciò rappresenti un limite alla sua funzione e d'altra parte l'obbligo di motivazione sancito dal precetto costituzionale sussiste ovviamente nell'ambito che la legge, che prevede l'illecito e la sanzione, riserva alle valutazioni e all'apprezzamento del giudice. Né in contrario può essere invocato l'art. 11 della citata legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati, essendo tale previsione ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative fissate tra un limite minimo e un limite massimo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475). - Sulla compatibilità con il principio di legalità della previsione di pene pecuniarie fisse, con riferimento a fattispecie penali: S. nn. 15/1962, 67/1963, 167/1971 e 50/1980.

Norme impugnate

  • art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Trinitapoli nel procedimento civile vertente tra Palmitessa Giuseppe e Ufficio Regionale Contenzioso di Foggia - Regione Puglia, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione, con la quale l'ufficio contenzioso di Foggia della Regione Puglia aveva irrogato la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), il Pretore di Foggia - sezione distaccata di Trinitapoli, con ordinanza del 23 ottobre 1991, ha sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del citato art. 4 che, prevedendo per l'illegittimo abbattimento di alberi di olivo una sanzione pecuniaria di importo pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena produttività, da stabilirsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il principio della "riserva assoluta di legge" in materia di determinazione della entità della sanzione, pacificamente estendibile al campo dell'illecito amministrativo anche per l'inequivoco tenore dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), che riproduce espressamente il principio costituzionale di legalità. Nella specie il legislatore, una volta descritta puntualmente la condotta vietata e quindi il precetto, si sarebbe illegittimamente rimesso, per quanto attiene al profilo sanzionatorio, alle determinazioni di un organo periferico dello Stato (recte: della regione) svincolate da qualunque criterio prefissato ed implicanti quindi apprezzamenti diversi circa il valore del bene oggetto di tutela; b) con l'art. 23 della Costituzione - nel caso si ritenga che la sanzione prevista dalla norma impugnata abbia natura riparatoria-recuperatoria e non afflittiva - il quale parametro, pur se esprime il principio della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali, non consentirebbe in ogni caso, senza criteri legislativi di riferimento, di affidare ad un atto amministrativo "meramente discrezionale" la determinazione della sanzione; c) con l'art. 3 della Costituzione, poiché la determinazione della misura della sanzione verrebbe operata in ambito territoriale circoscritto a quello della provincia, e, in quanto affidata a uffici diversi che possono adottare criteri non omogenei per la valutazione del valore delle piante, darebbe vita a una ingiustificata, iniqua e irragionevole disparità di trattamento riguardo a situazioni sostanzialmente identiche; d) con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, che sancisce l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto, potendo il giudice alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 (gravità della violazione, comportamento successivo all'infrazione, personalità e condizioni economiche del trasgressore) operare una riduzione della sanzione irrogata, gli sarebbe impedito di sorreggere la sua decisione con motivazione convincente e ragionevole, a causa di un meccanismo sanzionatorio rigidamente ancorato al solo valore delle piante senza, per di più, la previsione di un limite minimo e massimo della sanzione, "entro i quali far uso del potere di commisurazione della sanzione alla concreta gravità del fatto"; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in quanto non suffragata da idonea motivazione, e all'art. 111 della Costituzione, non pertinente al dubbio prospettato, poiché il dovere processuale di motivare le sentenze non ha nulla a che vedere con la previsione di una sanzione di importo fisso, la cui misura è comunque sottoposta al sindacato giurisdizionale; nel merito ha rilevato l'infondatezza degli ulteriori profili di censura in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione, poiché non può in concreto invocarsi la lesione del principio di legalità sol perché una sanzione, commisurata ad un "valore", è determinata all'esito dell'accertamento in concreto di tale valore.
punto 2
Considerato che devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità delle questioni illustrate sub b), in quanto l'ordinanza di rimessione contiene una motivazione sia pur sintetica a sostegno della censura, e sub d) perché le considerazioni svolte attengono al merito della questione; che la censura sub a) non è fondata, poiché, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 447 del 1988), il parametro invocato (art. 25, secondo comma, della Costituzione) non è riferibile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno, applicandosi ad esse l'art. 23 della Costituzione; che, per quanto riguarda la questione sub b), la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 4 del 1957, ha indicato, relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, i limiti e le garanzie sufficienti a far ritenere rispettato il principio della riserva di legge relativa stabilito dall'art. 23 della Costituzione, all'uopo precisando che la prestazione debba avere "base" in una legge e che la legge stessa stabilisca i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione (sentenze nn. 290 del 1987, 167 del 1986) ed inoltre, al fine di escludere che la discrezionalità possa trasformarsi in arbitrio, che la legge determini direttamente l'oggetto della prestazione stessa ed i criteri per quantificarla (sentenze nn. 127 del 1988, 290 del 1987, 34 del 1986, 257 del 1982, 29 del 1979, 67 del 1973, 56 del 1972, 65 del 1962); che, applicandosi tali principi alle sanzioni amministrative come quella prevista dalla norma impugnata, la questione non è fondata perché tale norma, diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo espresso riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al "valore" delle piante di olivo illegittimamente abbattute, ovverosia ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato, in modo da modulare l'entità della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione, con un accertamento dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità; che, per quanto concerne la questione sub c), non può ritenersi violato il principio di eguaglianza per effetto della norma censurata, la quale, nell'indicare il modo di determinazione della sanzione, fa riferimento ad un criterio che si giustifica proprio in relazione al diverso valore economico dell'albero di olivo e della sua produzione nelle varie zone del Paese; che, anche la questione sub d) non è fondata perché, come è stato già riconosciuto da questa Corte con riferimento a fattispecie penali, la pena pecuniaria fissa, commisurata cioè al valore del bene oggetto di tutela, è compatibile con il principio di legalità "senza che a tale sistema si oppongano precetti costituzionali" (sentenze nn. 50 del 1980, 167 del 1971, 67 del 1963, 15 del 1962); che a identiche conclusioni deve pervenirsi anche per le sanzioni amministrative c.d. rigide, perché, una volta che sotto i già esaminati profili il criterio di determinazione non risulta ingiustificato, rispetto ad esse non può essere invocato, come invece richiede l'ordinanza di rimessione, l'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati, essendo tale previsione ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative fissate tra un limite minimo e un limite massimo; che, quindi, di fronte ad una sanzione pari al decuplo del valore del bene, il giudice dovrà, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della citata legge n. 689 del 1981, valutare, adeguatamente motivando il suo giudizio, la congruenza della "base" di determinazione della sanzione, ovverosia del valore del bene oggetto di tutela, senza che ciò rappresenti un limite alla sua funzione, né all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111 della Costituzione, perché tale obbligo sussiste ovviamente nell'ambito che la legge, che prevede l'illecito e la sanzione, riserva alle valutazioni e all'apprezzamento del giudice; e tale ambito, nella specie, è costituito dal presupposto assunto a base del calcolo per la quantificazione della sanzione fissa prevista dalla legge in un multiplo del valore delle piante abbattute.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze